Cassazione Penale, Ordinanza n. 21695/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con un unico motivo ha dedotto l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della decisione di merito in punto di valutazione delle risultanze probatorie e di conseguente affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo del tutto generico, perché non indicava specificamente quali elementi della motivazione fossero censurati e non si confrontava con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale delle ragioni di censura; la genericità o l'indeterminatezza comportano inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando manca di specificità, anche per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base del ricorso.
Richiamato solo indirettamente nel contesto delle regole sull'impugnazione; non è però espressamente menzionato nel testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a denunciare vizi motivazionali in modo apodittico, senza confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede non soltanto l'indicazione del vizio denunciato, ma anche l'individuazione delle parti della motivazione censurate e delle ragioni per cui esse sarebbero erronee.
- La mancanza di correlazione tra le censure formulate e la motivazione della decisione impugnata integra aspecificità del ricorso e conduce all'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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