Sentenza del 12/05/2017 n. 11855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento che aveva escluso la deducibilità di diversi costi e oneri della società. Dopo l’accoglimento parziale del ricorso della società da parte della CTP di Novara, la CTR accolse l’appello principale della contribuente e respinse quello incidentale dell’Agenzia, riconoscendo la deducibilità di tutti i costi contestati. L’Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso per Cassazione: (1) le spese notarili relative all’acquisto di un macchinario dovevano essere considerate oneri accessori e concorrere al costo del bene, anziché essere dedotte integralmente nell’anno; (2) mancava la prova dell’inerenza all’attività d’impresa delle spese di trasporto di persone; (3) erano contestate spese di manutenzione e riparazione affidate a un’altra impresa, anche in ragione della sovrapposizione tra i soci delle due società e della presunta antieconomicità; (4) erano contestate spese di pulitura di barre di ottone. La decisione non indica gli importi delle spese o dell’accertamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi: le spese notarili direttamente inerenti all’acquisto del macchinario costituiscono oneri accessori che ne incrementano il costo, anche se l’atto notarile non era obbligatorio; le spese di trasporto non sono deducibili senza prova della loro specifica correlazione con l’attività d’impresa, e non bastano la fattura intestata a terzi e la descrizione «trasporto di persone». Ha respinto il terzo motivo: la comunanza di alcuni soci tra società committente e impresa incaricata della manutenzione, da sola, non prova un disegno elusivo, la strumentalità del costo o un’antieconomicità adeguatamente dimostrata; l’onere di provare l’abuso grava sull’Amministrazione. Ha respinto anche il quarto motivo, poiché la documentazione prodotta, anche bancaria, comprovava effettività e inerenza delle spese di pulitura delle barre di ottone commercializzate dalla società. Ha quindi cassato la sentenza della CTR limitatamente ai primi due profili e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha dichiarato legittimo l’avviso per i costi interessati da tali motivi. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 110, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Invero, ciò che rileva ai fini della configurabilità dell'onere accessorio, di cui al predetto art. 110, è la diretta inerenza dell'atto notarile al bene acquistato e non la mancanza di obbligatorietà della spesa.
Le spese notarili costituiscono oneri accessori del costo del bene quando l’atto è direttamente inerente all’acquisto. La loro deducibilità non dipende dal fatto che l’atto notarile fosse obbligatorio.
Art. 109, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il requisito dell'inerenza, pur non risolvendosi necessariamente nel rapporto con una ben precisa e determinata componente attiva del reddito dell'impresa del contribuente, richiede comunque, ai fini della deducibilità, che il costo sia specificamente correlato all'impresa suddetta, nel senso che esso deve essere, in ogni caso, finalizzato all'esplicazione di un'attività, almeno, potenzialmente idonea ad incidere utilmente sulla produzione dei relativi utili.
Per dedurre un costo occorre dimostrarne la correlazione specifica con l’attività d’impresa e la finalizzazione, anche solo potenziale, alla produzione di utili. La prova dell’inerenza delle spese dedotte grava sul contribuente; una fattura intestata a terzi o una descrizione generica della prestazione non sono sufficienti.
Massime di principio
- Le spese accessorie direttamente collegate all’acquisto di un bene concorrono al suo costo, anche quando la formalità o la prestazione che genera la spesa non è obbligatoria; conta il collegamento effettivo con il bene.
- Il contribuente che deduce un costo deve provarne l’effettività e l’inerenza all’attività d’impresa. La mera intestazione o descrizione di una fattura non dimostra, da sola, tale collegamento.
- La prestazione di servizi tra società con soci in comune non è di per sé abusiva o indeducibile. L’Amministrazione deve fornire elementi concreti del disegno elusivo; la sola comunanza di soci non basta.
- L’antieconomicità può rilevare nella valutazione della deducibilità, ma deve essere specificamente e adeguatamente prospettata e supportata; non può essere desunta automaticamente dalla scelta di affidare lavori a un’altra impresa.
- La documentazione concreta, inclusa quella bancaria, può provare sia l’effettività di un costo sia la sua inerenza, quando dimostri il rapporto con beni o attività della società.
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