Cassazione Penale, Sentenza n. 12145/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di tre navi ("Ulisse", "Helga", "Bridge"). Denunciavano carenza e apparente motivazione in ordine alla persistenza del periculum in mora, sia rispetto alla relazione ispettiva del 14/06/2023 (da cui emergono significative modifiche strutturali: ascensori dedicati per persone con mobilità ridotta, postazioni per carrozzine, servizi igienici per P.M.R.) sia rispetto alla conformità delle imbarcazioni ai requisiti del bando e capitolato, nonché alla rilevanza dei certificati di sicurezza. Sostenevano che il Tribunale avesse omesso di valutare elementi decisivi (travìsamento per omissione) e non avesse chiarito la natura della misura reale e il nesso tra condotta contestata e sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato l'omessa specificazione della condotta criminosa e del nesso con la misura, nonché una valutazione parziale della relazione ispettiva del 14/06/2023 (omessa considerazione delle migliorie e della presenza dei servizi igienici per P.M.R.). Per tali carenze la motivazione è stata ritenuta meramente apparente e insufficiente. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al tribunale competente ai sensi di questa norma, ossia la procedura di rimessione per la verifica del provvedimento cautelare reale.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 (Mulè) - Rv. 279284
Riferimento alla massima Rv. 279284
Principio secondo cui la motivazione apparente, determinata dall'omissione di elementi decisivi nel ragionamento del giudice, comporta l'annullamento del provvedimento.
Massime di principio
- Il giudice che dispone o conferma un sequestro preventivo su beni deve indicare esplicitamente la condotta criminosa contestata e il nesso con la misura (se la misura è impeditiva o funzionale alla confisca), poiché ciò incide sulla valutazione del periculum.
- La motivazione deve valutare compiutamente e argomentare ogni elemento potenzialmente decisivo prodotto dalle parti (es. relazioni ispettive, certificati di sicurezza, adeguamenti strutturali): l'omissione di tale valutazione integra vizio di motivazione.
- Le relazioni tecniche/ispettive che attestano adeguamenti strutturali rilevanti (ascensori, servizi per persone con mobilità ridotta, conformità al bando) possono incidere sulla persistenza del periculum e vanno espressamente prese in considerazione dal giudice.
- La presenza di certificati di sicurezza e la conformità alle previsioni di gara non escludono automaticamente il sequestro, ma costituiscono elementi che il giudice deve valutare e giustificare nel decidere sulla revoca o mantenimento della misura.
- Per il ricorrente cautelare è essenziale allegare e documentare puntualmente le migliorie e la documentazione tecnica per contestare la sussistenza o l'attualità del periculum; per il giudice, la mancata esplicitazione del ragionamento logico-giuridico su tali elementi rende il provvedimento annullabile.
- In caso di vizio motivazionale la Cassazione annulla e rinvia; il Tribunale dovrà riesaminare il provvedimento dando conto delle valutazioni omesse, distinguendo finalità della misura e collegando chiaramente fatti, gravità indiziaria e esigenze cautelari.
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