Cassazione Penale, Ordinanza n. 26827/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, in quanto proveniente da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi presenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna per rapina aggravata. L'imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione avverso tale decisione. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi, perché rileva una causa di inammissibilità originaria: il ricorso è stato proposto personalmente da un soggetto non legittimato, in base all'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che impone l'assistenza di un difensore abilitato per il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, essendo richiesta la legittimazione del difensore nei termini previsti dalla norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017.
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017, che incide sulla legittimazione a proporre ricorso per cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto personalmente dall'imputato in difetto della legittimazione richiesta dall'art. 613 c.p.p.
- La modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 rileva ai fini della validità soggettiva del ricorso per cassazione, imponendo il rispetto del regime di legittimazione previsto dalla norma.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, quando la causa sia ascrivibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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