Cassazione Penale, Sentenza n. 10341/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato responsabile, quale direttore sanitario del Centro Dentale G.R.R. s.r.l., di esercizio abusivo della professione da parte del Montaguti e di concorso, per omissione di controlli e accertamenti doverosi, nelle lesioni personali colpose della persona offesa Adriana Gavris. Il primo motivo censura la motivazione della Corte d'appello: Milani sostiene che le dichiarazioni della persona offesa siano inattendibili, che la Gavris si era rapportata soltanto con il Montaguti, che egli non aveva conoscenza (né doveva averla) dell'esercizio abusivo da parte del Montaguti e che la sua condotta non aveva elemento soggettivo doloso; contesta inoltre la qualificazione della sua condotta come "cooperazione" essendo un'omissione. Il secondo motivo chiede il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) sulla base dell'età avanzata (ultrasettantenne), dell'assenza di precedenti recenti e dell'integrale risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che la sentenza d'appello contenga una motivazione puntuale e basata su elementi obiettivi che dimostrano la consapevolezza del Milani circa lo svolgimento, da parte del Montaguti, di attività odontoiatriche riservate a professionisti abilitati e la conoscenza della mancanza del titolo di questi. Ne è derivato l'obbligo, nella sua qualità di direttore sanitario, di impedire tale attività; la mancata vigilanza concorre causalmente, anche come cooperazione colposa, negli eventi lesivi prevedibili. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la non punibilità per particolare tenuità, rilevando la gravità dell'offesa (lesioni di rilevante entità) e la presenza di condotte plurime, argomentazione adeguata a respingere la doglianza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferita all'esercizio abusivo della professione: la Corte considera sussistente la responsabilità per avere consentito che persona priva del titolo svolgesse attività odontoiatrica nella struttura
Utilizzata per qualificare la responsabilità per cooperazione: la cooperazione può sussistere anche quando il comportamento del cooperante è omissivo, se egli era consapevole della condotta altrui e aveva una posizione di garanzia rispetto all'evento
Riferimento alle lesioni personali (nella giurisprudenza citata): la mancanza di professionalità del collaboratore può determinare, per colpa, lesioni personali imputabili anche al direttore che non ha impedito l'attività
art. 40, comma 2, cod. pen.
Principio di equivalenza delle cause: usato per fondare la compatibilità tra cooperazione colposa e comportamento omissivo
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dalla Corte per la presenza di condotte plurime e per la gravità dell'offesa che rende incompatibile l'applicazione della causa di non punibilità
Massime di principio
- Il direttore sanitario o il responsabile di una struttura ha l'obbligo di accertare e impedire che soggetti non abilitati svolgano attività professionali riservate; la sua omissione può integrare responsabilità penale.
- La cooperazione nel reato (art. 113, secondo l'interpretazione della giurisprudenza) può derivare anche da un comportamento omissivo quando vi sia consapevolezza dell'azione altrui e posizione di garanzia che imponesse di impedire l'evento.
- La presenza di prove oggettive e dichiarazioni coerenti della persona offesa può essere ritenuta sufficiente a fondare la condanna, se supportata da elementi materiali (es. attrezzatura, approvazioni espresse) che dimostrino la consapevolezza del responsabile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando il fatto ha cagionato danni di rilevante entità o quando si tratta di condotte plurime e ripetute; risarcimento del danno e età avanzata non sono di per sé sufficienti.
- La semplice assenza di contatti diretti con la vittima o la limitata presenza in struttura non esonera automaticamente dalla responsabilità se sussistono indicatori che il soggetto conosceva o doveva conoscere l'illegittima attività del collaboratore.
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