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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40296/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/02/2019 della Corte di Appello di Ancona, che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale per avere, in qualità di amministratore unico della M.T.S. s.r.l. (fallita il 13/06/2013), tenuto i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti e degli affari della società. L'impugnante ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che Donati fosse mero amministratore di diritto ("testa di legno") e che le condotte fraudolente fossero riconducibili esclusivamente a Badioli Marco; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 217, comma 2 legge fallimentare, sostenendo che al massimo emergesse una condotta colposa e non dolosa, richiamando dichiarazioni del commercialista Coppola, documenti facenti parte del patrimonio probatorio e la relazione del curatore fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la sussistenza del dolo, richiamando le dichiarazioni del commercialista che attestavano che Donati si recava per la firma delle dichiarazioni dei redditi, consegnava la documentazione contabile scarna, era stato avvisato delle lacune e era rimasto inattivo e inadempiente. Il primo motivo è stato anche ritenuto generico perché non indicava i documenti specifici che avrebbero dimostrato l'estraneità di Donati. Il secondo motivo (riferito all'art. 217, comma 2 legge fall.) è stato ugualmente respinto in quanto la cognizione e la consapevolezza delle lacune contabili risultavano provate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    Invocata dal ricorrente per sostenere la sussunzione del fatto nella fattispecie colposa; la Corte ha ritenuto invece che dagli elementi probatori emergesse la consapevolezza dolosa dell'imputato, escludendo l'applicabilità dell'art. 217, comma 2 nella fattispecie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi di questa norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria; la Corte ha determinato la somma in euro 3.000,00

Massime di principio

  • La sola carica formale di amministratore non esclude la responsabilità dolosa: rilevano le condotte concrete (es. firma di dichiarazioni, consegna di documentazione, reazione a segnalazioni di carenze)
  • Per far valere l'assenza del dolo occorre indicare con precisione elementi probatori specifici che smentiscano la consapevolezza e la volontà dell'illecito; argomentazioni generiche sono inefficaci
  • La ricostruzione motivata dei giudici di merito fondata su dichiarazioni testimoniali e su elementi documentali è difficilmente rimovibile in cassazione se la motivazione è coerente e puntuale
  • Per ottenere il riconoscimento della sola colpa (art. 217, comma 2 legge fall.) è necessario provare che le lacune contabili non siano frutto di consapevole azione o omissione volontaria, nonché l'assenza di elementi che possano far ritenere l'ostruzione alla ricostruzione contabile
  • Un ricorso generico o non sufficientemente documentato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza probatoria prima di proporre il gravame

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