Cassazione Civile, Ordinanza n. 28007/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina il motivo nel merito perché prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e della sua accettazione da parte della controparte pubblica. In applicazione dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio. Le spese vengono richieste anche ai fini della compensazione nell'atto di accettazione, ma nel testo fornito non risulta una statuizione ulteriore sul punto.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2007, con recupero di costi ritenuti indeducibili per operazioni con soggetti black list non indicate in dichiarazione, recupero di IVA relativa a presunte esportazioni non provate e rilievi sulla regolare tenuta/conservazione della contabilità. Il ricorso iniziale era stato respinto in primo grado; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo; successivamente la società aveva proposto revocazione avverso la decisione di appello, ma anche tale impugnazione era stata dichiarata inammissibile. Con l'unico motivo di cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la revocazione nonostante fosse stato dedotto un errore di fatto percettivo: il giudice d'appello avrebbe supposto l'esistenza di una notifica del ricorso in data 26 luglio 2011, mentre dagli atti risultava la spedizione della raccomandata in data 25 luglio 2011. Tuttavia, prima della decisione in cassazione la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione anche dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente come norma violata per sostenere l'ammissibilità della revocazione per errore di fatto percettivo del giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato come norma sul vizio di legittimità per error in procedendo dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
È applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso e accettazione della controparte.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta, il giudizio di cassazione si estingue senza esame del motivo di impugnazione.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbente preclude ogni valutazione sul merito del vizio dedotto, anche se relativo a un asserito errore di fatto revocatorio.
- In sede di legittimità, la verifica della fondatezza di un motivo resta inutilizzabile se interviene una valida rinuncia accettata ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Come è indicizzato
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