Cassazione Penale, Sentenza n. 29058/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza di riesame della convalida del sequestro probatorio (gioielli e denaro) disposta dal Pubblico ministero il 22 dicembre 2022, sostenendo che la partecipazione all'udienza di convalida dell'arresto (23 dicembre 2022) non poteva essere ritenuta prova della loro conoscenza del decreto di convalida del sequestro, dato che la notifica del provvedimento era avvenuta il 12 gennaio 2023. Il Tribunale aveva ritenuto l'istanza tardiva perché, secondo il Tribunale, la richiesta di convalida dell'arresto presentata dal P.M., contenente il provvedimento di convalida del sequestro, era stata posta all'attenzione dei ricorrenti nell'udienza del 23 dicembre 2022, dando loro concreta conoscenza delle ragioni della convalida.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il termine per proporre il riesame decorre dalla conoscenza del sequestro convalidato e delle ragioni del provvedimento, non dalla mera conoscenza materiale del sequestro. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i ricorrenti avessero effettiva contezza del decreto di convalida perché lo stesso era contenuto nella richiesta del P.M. esaminata nell'udienza del 23 dicembre 2022; pertanto l'istanza inviata il 3 gennaio 2023 era tardiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen., comma terzo
art. 355, comma terzo, cod. proc. pen.
Il termine per proporre il riesame della convalida del sequestro decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza della convalida e delle ragioni poste a base del provvedimento, non dal solo momento in cui ha avuto contezza materiale del sequestro
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008, Giacomelli; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina)
Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005
Precedenti che confermano il principio per cui la decorrenza del termine per il riesame va calcolata dalla conoscenza della convalida con le ragioni sottostanti e non dalla mera percezione dell'avvenuto sequestro
Massime di principio
- Il termine per proporre riesame del decreto di convalida del sequestro decorre dalla effettiva conoscenza della convalida e delle relative motivazioni, non dal momento in cui si è soltanto venuti a conoscenza del sequestro materiale
- La partecipazione a un'udienza in cui è esaminata la richiesta del pubblico ministero può integrare la conoscenza del provvedimento di convalida se il testo della convalida e le ragioni sono contenute negli atti illustrati nell'udienza
- Se si ritiene di non avere ricevuto copia della convalida, è prudente chiedere espressamente al giudice o al PM copia del provvedimento e annotare data e modalità di accesso per poter dimostrare quando si è avuta conoscenza
- La tempestività dell'impugnazione va valutata con attenzione: in caso di dubbi sulla data di conoscenza della convalida è opportuno proporre il riesame entro il termine cautelativo oppure chiedere al giudice chiarimenti formali sulla decorrenza del termine
- La mera notifica successiva non esclude che il termine sia già decorso se si può dimostrare che il contenuto del provvedimento era già noto per altri atti o per l'istruttoria svolta in udienza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →