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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06706/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che, all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, confermando la condanna per i capi relativi a furto in abitazione aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione aggravata. Con l'unico motivo deduceva l'erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non avrebbe operato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre restano inammissibili censure su motivi rinunciati e su vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto la pena irrogata era conforme a quella concordata e non presentava caratteri di pena illegale, sicché la doglianza sulla mancata riduzione ex art. 442 c.p.p. è stata reputata non scrutinabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato come parametro invocato dal ricorrente per la riduzione di pena connessa al rito abbreviato; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non attinente a pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    È menzionato nel richiamo giurisprudenziale per affermare che, nel concordato in appello, non sono deducibili censure sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando censura la formazione della volontà negoziale, il consenso del pubblico ministero o il contenuto della sentenza che si discosti dall'accordo; non è invece utilizzabile per riproporre motivi rinunciati o per contestare vizi della pena che non integrino illegalità.
  • La pena è illegale solo quando è fuori dal sistema sanzionatorio astrattamente previsto dalla legge, per specie o per quantità; una pena determinata in modo eventualmente illegittimo ma comunque compresa nel tipo e nel range edittale non consente, di per sé, l'accesso al sindacato di legittimità.
  • Nel giudizio di legittimità sull'esito del concordato, la conformità della pena a quella pattuita esclude la possibilità di far valere in cassazione meri errori di calcolo o di riduzione sanzionatoria se non si traducano in una sanzione illegale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando l'impugnazione sia manifestamente priva di fondamento e denoti colpa nella proposizione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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