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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37410/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore aveva impugnato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna che aveva rigettato la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato per il reato indicato agli "artt. 56-629 cod. pen.". Il ricorso sosteneva l'abnormità del provvedimento impugnato, lamentando che il giudice avrebbe implicitamente revocato un precedente decreto che, dello stesso giudice, aveva già fissato l'udienza dibattimentale (21 marzo 2025), consumando in tal modo ogni potere di controllo sull'ammissibilità del rito speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata dimostrazione di un interesse concreto, attuale e verificabile ad impugnare. Ha ritenuto che il secondo provvedimento del GIP debba considerarsi "tamquam non esset" (privo di efficacia) e ha osservato che, pur essendo abnorme un'eventuale revoca del decreto di giudizio immediato una volta adottato, l'Ufficio requirente non ha fornito elementi circa l'effettiva celebrazione o l'annullamento dell'udienza fissata né circostanze tali da dimostrare un pregiudizio attuale rimuovibile con la cassazione. Pertanto il ricorso è stato respinto come inammissibile. La parte pubblica è esentata dalle spese e dal versamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56-629 cod. pen.

    Articoli richiamati in relazione al reato contestato all'imputato; la pronuncia non approfondisce il merito della normativa sostanziale, limitandosi a riferirla come oggetto del giudizio immediato richiesto

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato quale disposizione che consente la trattazione scritta del ricorso per cassazione, procedimento seguito nel caso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e singole sezioni)

    Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 (De Marino); Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj); Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024 (P.); Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024 (Pllumaj); Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021 (Albano); Sez. 3, n. 41133 del 12/04/2019 (Zucchelli); Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019 (Baiano); Sez. 5, n. 33946 del 12/05/2022 (Guidolin); Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018 (Stenti); Sez. 4, n. 14784 del 10/02/2016 (D'Anna); Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014 (Squicciarino)

    Richiamata la consolidata giurisprudenza che stabilisce i limiti dell'intervento del giudice dopo l'adozione del decreto di giudizio immediato: una volta emanato il decreto il potere di controllo del GIP si considera esaurito e non è ammessa la dichiarazione di nullità del decreto con restituzione degli atti, salvo limitate eccezioni riguardanti provvedimenti sulla libertà; inoltre la giurisprudenza precisa i requisiti dell'interesse ad impugnare in cassazione

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile: non basta la mera allegazione di una violazione di legge astratta.
  • Una volta che il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto che dispone il giudizio immediato e ha fissato l'udienza, il suo potere di controllo sull'ammissibilità del rito speciale è, di norma, esaurito; è ritenuto abnorme dichiarare la nullità di tale decreto e restituire gli atti all'Ufficio requirente.
  • Se il giudice adotta successivamente un provvedimento contrastante rispetto a un decreto di giudizio immediato già emesso, quel successivo provvedimento può essere considerato privo di efficacia (tamquam non esset) se non produce effetti pratici quali la restituzione degli atti o la revoca dell'udienza; in mancanza di tali effetti l'interesse a ricorrere può risultare inesistente.
  • Nelle impugnazioni del Ministero pubblico la nozione di interesse non si valuta sulla base della soccombenza come nel processo civile, ma secondo una prospettiva utilitaristica: bisogna dimostrare che l'impugnazione è idonea a rimuovere concretamente uno svantaggio processuale o a conseguire un vantaggio pratico.
  • Quando si deduce l'abnormità di un provvedimento endoprocessuale occorre documentare gli effetti concreti e pregiudizievoli prodotti; senza prova di tali effetti l'impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • La parte pubblica è esentata dal pagamento delle spese processuali e dai versamenti alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

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