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Parere

Parere n. 806/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Danfer s.r.l., in persona del l.r.p.t. Laura Bianchi, contro la Regione Emilia Romagna, l’Azienda Usl dell’Emilia Romagna, l’Azienda Usl di Piacenza e l’Azienda Usl di Parma e nei confronti della Cofip di Gaspari Marco s.a.s per l’annullamento: - della determina del Dirigente della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, notificata il 13 dicembre 2022, e del relativo “Allegato 1 - Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”, trasmesso in data 13 dicembre 2022, con cui è stato formato l’elenco dei fornitori di dispostivi medici della Regione Emilia Romagna; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica;

Giustizia amministrativa202300412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta eliminazione degli effetti lesivi dell’atto impugnato. Poiché la ricorrente non aveva più interesse alla decisione, la Sezione ha espresso parere per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determina della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 e dell’elenco dei fornitori di dispositivi medici assoggettati al ripiano payback per il periodo 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato la determina regionale n. 24300 del 12 dicembre 2022, con il relativo elenco dei fornitori e degli importi di ripiano, sostenendo di essere stata illegittimamente inserita tra le aziende fornitrici di dispositivi medici. La società ha dedotto di fornire esclusivamente manopole e spugne pre-saponate, qualificabili come prodotti cosmetici e non come dispositivi medici, censurando la violazione dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Nel corso del procedimento la Regione Emilia-Romagna ha annullato nei confronti della ricorrente gli effetti della determina, stabilendo che nulla fosse dovuto a titolo di payback per dispositivi medici relativamente al periodo 2015-2018. La ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare al gravame, chiedendo la compensazione delle spese.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

L’annullamento, da parte della Regione, degli effetti della determina nei confronti della ricorrente e la conseguente dichiarazione che nulla era dovuto a titolo di payback hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione sul merito del ricorso. La Sezione ha pertanto pronunciato l’improcedibilità.

Compensazione delle spese

La richiesta di compensazione delle spese di giudizio è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione elimina in corso di procedimento gli effetti lesivi dell’atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta rimozione dell’atto o dei suoi effetti nei confronti del ricorrente non determina necessariamente una decisione di merito sulla legittimità originaria dell’atto, ma comporta l’improcedibilità quando viene meno l’interesse attuale alla pronuncia.
  • La richiesta di compensazione delle spese di giudizio è estranea all’oggetto del ricorso straordinario quando non incide sulla decisione relativa all’impugnazione dell’atto amministrativo.

Improcedibilità del ricorso contro l’inserimento nell’elenco dei fornitori soggetti al payback sui dispositivi medici

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società fornitrice contro la Regione Emilia-Romagna e alcune Aziende USL. La ricorrente contestava l’inserimento nell’elenco regionale dei fornitori di dispositivi medici e l’assoggettamento al ripiano payback relativo al periodo 2015-2018.

Atto impugnato e motivi di ricorso

La società aveva impugnato la determina regionale n. 24300 del 12 dicembre 2022 e il relativo elenco dei fornitori e degli importi di ripiano. Sosteneva di non essere fornitrice di dispositivi medici, poiché commercializzava esclusivamente manopole e spugne pre-saponate, qualificabili come prodotti cosmetici.

Le censure erano fondate sulla violazione dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, nonché sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Sopravvenienze nel corso del procedimento

Nel corso del procedimento la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto la posizione della ricorrente e ha annullato nei suoi confronti gli effetti della determina impugnata. In particolare, ha stabilito che nulla fosse dovuto dalla società a titolo di ripiano payback per dispositivi medici relativamente al periodo 2015-2018.

A seguito di tale provvedimento, la Regione ha chiesto alla ricorrente di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. Con memoria del 24 febbraio 2024, notificata il 27 febbraio 2024, la ricorrente ha confermato la rinuncia al gravame e ha chiesto la compensazione delle spese.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che la rimozione degli effetti lesivi dell’atto e la rinuncia espressa dalla ricorrente avessero determinato il venir meno dell’interesse attuale alla decisione. Di conseguenza, non è stata esaminata nel merito la questione relativa alla qualificazione dei prodotti commercializzati e alla legittimità dell’inserimento della società nell’elenco regionale.

Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere nel senso dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese

La Sezione ha precisato che la richiesta di compensazione delle spese di giudizio costituisce questione estranea al ricorso straordinario e non è stata quindi oggetto di decisione nel parere.

Esito

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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