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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29981/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza proposta non rientra tra i motivi di impugnazione consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze applicative della pena. Conseguentemente, ha disposto le statuizioni conseguenti all'inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva applicato la pena. Il ricorso deduceva l'assenza di motivazione in ordine alla verifica delle ragioni idonee a fondare una pronuncia ex art. 129 c.p.p., cioè l'omessa valutazione di eventuali cause immediate di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel caso di ricorso avverso sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione soltanto per specifiche ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, tra le quali non rientra la censura relativa alla mancanza di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente come parametro della verifica di eventuali cause di proscioglimento immediato; la Corte osserva che la doglianza relativa alla sua mancata considerazione non è deducibile nel limitato perimetro dei motivi di ricorso previsti per la sentenza applicativa della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Per le sentenze applicative della pena limita l'impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; la censura sull'assenza di motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. non vi rientra.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata pronunciata de plano ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, qui applicate con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza applicativa della pena, l'impugnazione è ammessa soltanto nei ristretti limiti di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non sono deducibili motivi estranei al catalogo tassativo delle violazioni di legge consentite.
  • La deduzione dell'omessa motivazione circa la verifica ex art. 129 c.p.p. non è di per sé un motivo ammissibile di ricorso contro la sentenza applicativa della pena, quando non rientri tra i vizi espressamente ricompresi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può provvedere de plano e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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