Cassazione Penale, Ordinanza n. 07433/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 103 del 2017. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona interessata aveva chiesto l'applicazione di misure alternative alla detenzione, e in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale oppure la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza con ordinanza del 3 giugno 2025. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione personalmente dalla parte interessata, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito del diniego, ma l'ammissibilità formale del ricorso, perché per legge il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore cassazionista; il ricorso personale è quindi inammissibile.
Norme richiamate
È richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la modifica del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato.
Stabilisce, a pena di inammissibilità, la necessità della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È indicata come fonte della modifica normativa che ha reso necessaria la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori cassazionisti.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01
È richiamata come precedente delle Sezioni Unite che conferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, contro qualunque provvedimento, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile immediatamente dal giudice di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione formale alla sua proposizione, la Corte non entra nel merito del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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