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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47380/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 22/04/2023. Il Pizzinga era indagato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per cessioni di cocaina (in particolare 10 kg e successivamente 3 kg, fatti del 21/09/2020). Il difensore ha dedotto due motivi: (1) carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione, sostenendo che la prova si fonda su un unico episodio e su elementi indiziari non diretti (presunto doppiofondo, rumori, mancati controlli sull'auto, assenza di riscontri sui contatti con la componente calabrese); (2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e illogicità circa l'attualità delle esigenze cautelari, l'adeguatezza e la proporzionalità della misura (assenza di precedenti recenti, rapporto di lavoro stabile e assenza di patrimonio immobiliare, proponibilità di misure meno afflittive come arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi proposti non erano tra quelli consentiti e, comunque, manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il divieto di riesame in fatto in Cassazione e ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto sussistenti, nei limiti della cognizione cautelare, gravi indizi di partecipazione all'associazione (sulla base di intercettazioni ambientali, localizzazione delle celle, tracciamento GPS dell'autovettura, quantità e qualità della sostanza, frequenti rapporti con altri membri dell'organizzazione). Ha inoltre confermato l'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per recidere i collegamenti con il sodalizio e prevenire ulteriori attività illecite. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai presupposti della custodia cautelare: la Corte valuta la contestata carenza motivazionale sull'attualità delle esigenze cautelari e richiama i limiti della cognizione cautelare nella valutazione degli indizi

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sull'applicazione delle misure cautelari: la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'inidoneità di misure meno afflittive alla luce del concreto rischio di mantenimento dei collegamenti criminali

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per l'inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

  • disposizioni emergenziali e procedurali (art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni; art. 16, comma 1 d.l. 30/12/2021, n. 228; art. 94, comma 2 d.lgs. 10/10/2022, n. 150)

    art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020; art. 16, comma 1 d.l. 30/12/2021, n. 228; art. 94, comma 2 d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Richiamate per giustificare il giudizio per scritto e il rito applicato: il ricorso è stato trattato con procedura scritta secondo le norme transitorie richiamate

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione alla valutazione sulla colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione dell'ammenda: la Corte ha ritenuto non esserci colpa che escluda il beneficio dell'equo apprezzamento, ma ha comunque disposto l'ammenda equitativamente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può essere chiamata a riesaminare il merito probatorio: i ricorsi che mirano a una "rilettura" degli elementi di fatto sono inammissibili
  • L'attività di corriere, di per sé, non prova automaticamente la partecipazione a un'associazione per delinquere; tuttavia, la sussistenza di elementi convergenti (intercettazioni, localizzazione GPS, contatti frequenti con altri membri, quantità e qualità della sostanza) può integrare gravi indizi di organicità al sodalizio nei limiti della cognizione cautelare
  • Per valutare l'attualità delle esigenze cautelari il giudice considera il contesto concreto: natura e ampiezza del traffico, breve intervallo temporale dai fatti, ruolo svolto dall'indagato e i suoi collegamenti operativi con il gruppo
  • La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta proporzionata se è necessario recidere collegamenti e prevenire il rischio di prosecuzione dell'attività illecita anche a distanza o tramite terzi; misure meno afflittive devono essere adeguatamente motivate come idonee
  • Nel formulare impugnazioni in Cassazione è essenziale concentrarsi su questioni di diritto e vizi di legittimità, non sulla diversa valutazione delle prove; l'indicazione di elementi probatori presuntivamente trascurati non basta a superare il divieto di riesame
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e, in presenza di valutazioni equitative, ammende a favore della cassa delle ammende

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