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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16146/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

La parte vittoriosa nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 32383/2024 ha proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo che nel ricorso per cassazione era stata ritualmente formulata richiesta di distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93, comma 4, c.p.c., ma il dispositivo dell'ordinanza depositata il 13 dicembre 2024 si era limitato a condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, senza menzionare la distrazione. La censura riguardava dunque una mera svista redazionale del dispositivo, già desumibile dagli atti, e chiedeva che la pronuncia fosse rettificata inserendo espressamente la distrazione in favore degli avvocati difensori.

La decisione

La Corte ha riconosciuto che l'errore materiale era ictu oculi emergente dagli atti, poiché il dispositivo dell'ordinanza ometteva per mera svista la previsione della distrazione delle spese, nonostante la rituale richiesta e la dichiarazione di antistatari dei difensori. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 32383/2024, precisando che al dispositivo deve aggiungersi la formula "con distrazione in favore degli Avvocati ... antistatari". Ne consegue la rettifica del capo spese, senza riapertura del merito della controversia principale.

Norme richiamate

  • art. 93, comma 4, c.p.c.

    spese giudiziali ex art. 93, quarto comma, cod. proc. civ.

    La Corte lo richiama come base della domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; l'omissione della relativa statuizione nel dispositivo è qualificata come mera svista correggibile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • Se dagli atti risulta una rituale domanda di distrazione delle spese e la qualità di antistatario del difensore, l'omissione della relativa statuizione nel dispositivo integra un errore materiale correggibile quando sia percepibile ictu oculi.
  • La correzione dell'errore materiale può essere utilizzata per integrare il dispositivo con una statuizione omessa per svista, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già resa.
  • In presenza di un capo spese già pronunciato, l'inserimento della distrazione in favore del difensore antistatario non comporta un nuovo esame del merito, ma solo la rettifica della formula dispositivo-conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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