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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3050/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che fosse computato, ai fini dell'esecuzione della pena oggi in corso, il periodo di riduzione della pena pari a anni 1, mesi 1 e giorni 15 riconosciuto come liberazione anticipata con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 14/10/2005 in relazione alla condanna del 14/12/2004. Sosteneva che, a seguito del riconoscimento della continuazione fra i reati e della conseguente rideterminazione in melius della pena per le successive condanne (sentenze 19/06/2015, 10/11/2016 e 03/10/2019), parte della carcerazione già scontata per la sentenza del 14/12/2004 fosse risultata sine titulo e dunque dovesse essere imputata sull'attuale esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto pacifico che la pena della sentenza del 14/12/2004 fosse stata integralmente espiata prima della consumazione dei reati successivi; perciò il periodo di detenzione (inclusa la liberazione anticipata riconosciuta nel 2005) non può essere computato come esecuzione della pena relativa a reati commessi successivamente, in base all'art. 657, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che i periodi di detenzione già espiati anteriormente alla commissione dei reati successivi non possono essere computati come esecuzione di pene inflitte per reati commessi dopo quel periodo; quindi non è applicabile la 'fungibilità' del periodo già scontato quando esso precedente temporalmente alla commissione delle nuove fattispecie.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza processuale: in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato anche la disciplina che consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000 (giurisprudenza citata)

    Riferimento giurisprudenziale usato per valutare l'eventuale esistenza di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se una pena è stata integralmente espiata prima della commissione di reati successivi, i periodi di detenzione già scontati (inclusi quelli computati come liberazione anticipata) non possono essere poi imputati come esecuzione delle pene relative a reati commessi successivamente (applicazione dell'art. 657, comma 4 c.p.p.).
  • Il principio di 'fungibilità' delle pene non opera quando il periodo di detenzione si riferisce a fatti anteriori alla commissione dei reati per i quali si chiede il computo: non è possibile trasformare detenzione antecedente in credito per pene successive.
  • In ricorsi in cassazione manifestamente infondati o inammissibili il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussiste colpa, anche al versamento a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
  • Per ottenere il riconoscimento di periodi già scontati nell'esecuzione di una pena, è necessario dimostrare un effettivo sovrapporsi temporale fra il periodo di detenzione e la decorrenza della pena da eseguire o errori nei conteggi: l'esistenza di una continuazione fra più reati non basta, da sola, a trasferire automaticamente crediti di pena antecedenti alla commissione dei reati successivi.
  • In situazioni ambigue è strategico raccogliere e documentare tutti gli atti relativi alle date di espiazione, alle ordinanze di liberazione anticipata e alle sentenze che hanno riconosciuto la continuazione, per verificare se sussistano i presupposti normativi per il computo.

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