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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34125/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato la richiesta principale di affidamento in prova al servizio sociale e disposto, in accoglimento della richiesta subordinata, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per la pena residua. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione. Ha lamentato che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato il percorso riabilitativo successivo alla condanna, risalente a otto anni prima, e avesse fondato il giudizio negativo sulla gravità del reato e su denunce recenti, una del 2024 senza esito verificato e una del 2022, relative a traffico illecito di rifiuti, nonché su precedenti penali riferiti alla moglie. Ha inoltre dedotto l’interruzione dei rapporti con le persone coinvolte nel processo di condanna e l’attività lavorativa svolta dal 22 luglio 2017 presso una società di lavorazione e smaltimento dei rifiuti, con funzioni tecniche e di preposto al trasporto. La relazione UEPE era favorevole alla misura più ampia, valorizzando la collaborazione responsabile con i servizi, l’impegno lavorativo, la disponibilità al volontariato e l’intenzione di effettuare una donazione a un ente di tutela ambientale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati e annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che il giudice di sorveglianza avesse valorizzato le denunce del 2022 e del 2024 senza approfondirne adeguatamente la consistenza e, quanto alla seconda, senza verificarne l’esito, nonostante gli elementi favorevoli risultanti dalla relazione UEPE. Il nuovo giudizio dovrà valutare concretamente e complessivamente la condotta e la situazione del condannato successive ai fatti, gli elementi di evoluzione della personalità e le prospettive di reinserimento, senza presumere l’inaffidabilità né fondare il diniego su elementi non adeguatamente verificati. La Corte ha ribadito che l’attività lavorativa è un elemento valutabile nel quadro complessivo, ma non costituisce da sola condizione necessaria per l’affidamento in prova.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

    Per concedere l’affidamento in prova non basta l’assenza di condizioni ostative: occorrono elementi positivi che consentano una prognosi favorevole sulla prova e sulla prevenzione della recidiva.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.

    Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell’interesse di Cosimo Roma, ammettendo lo stesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), richiesta in via subordinata, per il restante periodo di pena da scontare.

    La disposizione è richiamata per identificare la misura subordinata concessa dal Tribunale, ma la Corte non ne enuncia una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La concessione dell’affidamento in prova richiede una valutazione prognostica positiva fondata su elementi concreti; la sola assenza di limiti legali o di reati ostativi non è sufficiente.
  • Il giudizio sulla misura alternativa deve considerare soprattutto la condotta e la situazione del condannato successive ai fatti di reato, verificando se emergano una revisione critica del passato, un’evoluzione positiva della personalità e concrete condizioni di reinserimento sociale.
  • Il giudice deve valutare complessivamente i fattori rilevanti, tra cui precedenti, informazioni degli organi di polizia e dei servizi sociali, eventuali nuove denunce, condotta di vita attuale e prospettive risocializzanti; gli elementi negativi addotti devono essere concretamente esaminati e non possono essere valorizzati in modo generico o senza verificarne la consistenza.
  • L’attività lavorativa può concorrere alla valutazione del reinserimento sociale, ma la sua mancanza non costituisce, da sola, una condizione ostativa alla concessione dell’affidamento in prova.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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