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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17016/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari da eseguirsi in Portogallo presso l'abitazione della madre. Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ritenendo la richiesta già avanzata e motivatamente respinta dal Tribunale del riesame, con impugnazione pendente (effetto preclusivo per litispendenza). Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di nuovi elementi (documentazione sul radicamento familiare in Portogallo) e ha eccepito la possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari all'estero richiamando l'art. 4 del d.lgs. n. 36/2016 e la decisione quadro 2009/829/GAI; ha chiesto, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite o alla CGUE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della preclusione derivante dalla litispendenza: la richiesta era già stata valutata dal Tribunale del riesame, il quale non aveva ritenuto decisivo il materiale ora prodotto e aveva motivatamente respinto la sostituzione; l'eventuale 'aliquid novi' non risultava tale da superare la preclusione (non erano elementi realmente nuovi o questioni non devolute). Inoltre il ricorso è risultato aspecifico rispetto a un punto decisivo già adottato dalla motivazione del riesame (rischio di riallaccio dei rapporti d'affari con fornitori esteri), sul quale il ricorrente non si era pronunciato. Per tali ragioni il merito della questione circa l'esecuzione all'estero degli arresti domiciliari non è stato esaminato. È stata imposta al ricorrente la condanna alle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base formale dell'appello dichiarato inammissibile; la Corte ha confermato che l'appello è precluso se la stessa richiesta è già stata motivatamente respinta dal riesame e ne è pendente impugnazione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che regola la successiva istanza di sostituzione della misura; la Corte ha ritenuto che la documentazione/articolazione successiva non fosse idonea a configurare un 'aliquid novi' rilevante.

  • art. 4 d.lgs. n. 36/2016

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere che il d.lgs. di trasposizione della decisione quadro 2009/829/GAI comprenda anche la custodia domiciliare eseguibile all'estero; la Corte non ha esaminato la questione di merito per inammissibilità del ricorso, quindi nessuna interpretazione di merito è stata assunta.

  • decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23/10/2009

    Richiamata dal ricorrente a supporto della tesi sul reciproco riconoscimento di misure alternative alla detenzione fra Stati membri; la Corte non si è pronunciata sul punto per motivi procedurali (inammissibilità).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'effetto sanzionatorio dell'inammissibilità: obbligo di condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, commisurata alla manifesta infondatezza degli argomenti.

Massime di principio

  • La litispendenza determina una preclusione alla rinnovazione di richieste cautelari già decise dal giudice del riesame quando l'impugnazione è pendente: non è necessario il formale 'giudicato cautelare'.
  • Per superare la preclusione occorre un vero 'aliquid novi' (nuovo elemento di prova o una questione anteriormente non devoluta al giudice); mere rielaborazioni argomentative su temi già posti non sono sufficienti.
  • Se il giudice del riesame ha espressamente valutato e ritenuto non decisivo un elemento (es. radicamento all'estero), il ricorrente deve mostrare elementi nuovi e specifici per rimettere in discussione quella valutazione.
  • Le questioni di compatibilità e di esecuzione di misure cautelari alternative all'estero (es. arresti domiciliari in altro Stato UE) richiedono formulazioni specifiche e puntuali: l'aspecificità o il mancato contrasto con i punti decisivi adottati dal precedente provvedimento può portare all'inammissibilità per difetto di 'estrinseca specificità'.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili espongono il proponente a condanne per spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; conviene valutare con attenzione l'effettiva novità probatoria e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni.

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