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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27547/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile, de plano, il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore cassazionista, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., nel testo modificato dalla l. n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 11 marzo 2025. La Corte non entra nel merito della decisione impugnata, poiché rileva un vizio formale dell'impugnazione: il ricorso è stato sottoscritto personalmente dalla parte, mentre per il ricorso per cassazione è necessaria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo è dunque l'assenza di valida sottoscrizione tecnica dell'atto di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione per cassazione deve essere proposta con le forme e dai soggetti legittimati previste dalla legge; la Corte richiama la norma per evidenziare che il ricorso personale non soddisfa il requisito di validità richiesto per il giudizio di legittimità.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato rende l'atto inidoneo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando il ricorso è manifestamente affetto da un vizio formale come quello della mancanza di valida sottoscrizione tecnica.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte delle modifiche agli artt. 571, 613 e 610 c.p.p. in tema di legittimazione e forma del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato non è sufficiente.
  • La mancanza della firma del difensore cassazionista integra un vizio che comporta l'inammissibilità immediata del ricorso, rilevabile de plano senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto della necessaria sottoscrizione tecnica, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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