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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42163/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena per mancato integrale adempimento dell'obbligo di risarcimento alla parte civile (totale euro 700). La revoca era stata disposta perché il pagamento residuo di euro 200 era stato effettuato "in epoca successiva al termine per legge coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza"; il ricorrente denunciava violazione degli artt. 163 e 165 c.p. e vizio di motivazione rispetto agli artt. 165 e 168 c.p., nonché il mancato accertamento della volontarietà dell'inadempimento, rilevando che era stato effettuato un pagamento in acconto (euro 500) prima del passaggio in giudicato e che il comportamento risultava espressivo della volontà di adempiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 04/04/2022. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori) secondo cui, quando il termine per l'adempimento non viene fissato in sentenza, esso deve essere determinato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione, e ove non sia fissato coincide con i termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato. Nel caso concreto il pagamento integrale è avvenuto entro cinque anni dal passaggio in giudicato (sentenza irrevocabile 27/02/2020) e quindi la revoca della sospensione condizionale della pena era illegittima; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e ne è stata disposta la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    termine di cinque o di due anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza

    Se il termine per l'adempimento non è fissato in sentenza, esso coincide con i termini previsti dall'art. 163 c.p.; tali termini decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza e impediscono la revoca della sospensione se l'adempimento avviene entro di essi

  • art. 165 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti e agli effetti della sospensione condizionale della pena; la Corte valuta che la revoca deve rispettare i criteri di legge e la necessità di un accertamento corretto delle condizioni e dei termini

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato con riferimento al vizio di motivazione contestato dal ricorrente; in combinato con gli artt. 163 e 165, rileva ai fini dell'interpretazione dei termini e delle modalità di adempimento dell'obbligo risarcitorio condizionante la sospensione

  • Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)

    la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento richiede la determinazione del quantum e la fissazione del termine in sentenza ovvero, in mancanza, da parte del giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; ove non fissato, il termine coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p.

    La sentenza delle Sezioni Unite stabilisce il principio vincolante che l'omessa fissazione del termine per l'adempimento costituisce un vizio eliminabile applicando il termine legale di cui all'art. 163 c.p.; ciò impedisce la revoca della sospensione quando l'adempimento avvenga entro tale termine

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento, il giudice deve indicare in sentenza il termine per l'adempimento; se non lo fa, il termine coincide con i termini previsti dall'art. 163 c.p. (5 o 2 anni) decorrenti dal passaggio in giudicato
  • Il pagamento effettuato prima del passaggio in giudicato e/o comunque entro il termine legale impedisce la legittima revoca della sospensione condizionale della pena
  • La revoca per inadempimento richiede un'adeguata valutazione della volontarietà del mancato pagamento; il semplice ritardo, se comunque rientrante nel termine legale, non giustifica automaticamente la revoca
  • Il giudice dell'esecuzione, ove rilevi omissioni sul termine, deve fissarlo; in mancanza, si applica il termine legale stabilito dall'art. 163 c.p.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale, la pronuncia delle Sezioni Unite è vincolante e chiarisce l'interpretazione da seguire

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