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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45944/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dal 23/02/2010 al 16/12/2011 (custodia cautelare in carcere e successivi arresti domiciliari/obbligo di dimora) in relazione a indagini per associazione a delinquere transnazionale e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Denaro era stato assolto (Tribunale di Roma 17/10/2013; conferma Corte d'appello 27/09/2017) ma la Corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo sussistente una colpa grave del ricorrente, fondata principalmente sull'esercizio del diritto di non rispondere e sul mancato chiarimento di elementi ritenuti indizianti durante le indagini e il dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte di appello di Roma e rinviando per nuovo esame. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva erroneamente fatto del silenzio dell'imputato (esercizio della facoltà di non rispondere) la base per ritenere una colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione. Ha richiamato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 8/11/2021 n.188 (che ha precisato che l'esercizio della facoltà prevista dall'art.64, comma 3, lett. b non incide sul diritto alla riparazione) e ha disposto che la Corte territoriale riesamini, alla luce dei criteri corretti, se gli elementi indizianti risultassero "accertati o non negati" nel giudizio di merito e se vi fosse comunque una condotta dolosa o di grave colpa del ricorrente idonea a far perdere la funzione riparatoria dell'indennizzo. Ha inoltre demandato alla Corte di appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (c. 1)

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    regola la causa ostativa al diritto alla riparazione in presenza di dolo o colpa grave dell'imputato; la Corte precisa che la valutazione va fatta ex ante rispetto al quadro indiziario disponibile al giudice della cautela

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 (modifica del primo comma dell'art. 314 cpp)

    ha chiarito che l'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) non incide sul diritto alla riparazione, impedendo di far sorgere colpa grave dall'esercizio del diritto al silenzio

  • Direttiva (UE) 2016/343

    fonte europea cui il d.lgs. 188/2021 si è adeguato per rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, richiamata a supporto della tutela del diritto al silenzio

  • art. 64, comma 3, lett. b) (codice di procedura penale)

    art. 64, comma 3, lettera b)

    prevede la facoltà di non rispondere dell'indagato/imputato; la giurisprudenza successiva al d.lgs. 188/2021 ne impedisce l'uso come elemento esclusivo per negare riparazione

  • Corte EDU e Costituzione

    art. 6 CEDU; artt. 24 e 111 Cost.

    richiamate per evidenziare che il diritto al silenzio è connesso a principi fondamentali quali il giusto processo, la presunzione di non colpevolezza e il diritto di difesa

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 51779/2013, Sez. U. n. 32383/2010, Sez. U. n. 43/1995, Sez.4 n.8615/2022)

    varie pronunce citate nell'ordinanza

    richiami dottrinali e giurisprudenziali indicano i criteri per valutare la responsabilità colposa dell'imputato ai fini della riparazione; la sentenza segnala come alcune interpretazioni precedenti possano essere superate o debbano essere lette in combinato con la modifica normativa del 2021

Massime di principio

  • In un giudizio per riparazione l'accertamento è autonomo rispetto al processo penale: il punto centrale è se l'imputato abbia con dolo o colpa grave concorso a determinare la privazione della libertà.
  • Dopo il d.lgs. 8/11/2021 n.188 l'esercizio del diritto di non rispondere non può, da solo, giustificare la negazione dell'indennizzo: il silenzio non può essere considerato esclusivo elemento di colpa grave.
  • La Corte che decide sulla riparazione deve confrontare gli elementi indiziari a disposizione del giudice cautelare con quanto 'accertato o non negato' nel giudizio di merito e valutare se esistano altre condotte, extraprocessuali o processuali, oggettivamente idonee a ingenerare l'apparenza di fondatezza delle accuse.
  • Se il difensore intende evitare che omissioni o silenzi possano essere valutati negativamente (fatto salvo il nuovo divieto di farne motivo esclusivo di decadenza), è comunque opportuno fornire tempestivamente chiarimenti, proporre impugnazioni adeguate contro le misure cautelari e documentare versioni alternative dei fatti.
  • Le pronunce successive alla modifica normativa devono essere applicate anche ai procedimenti pendenti: i giudici di merito devono aggiornare le valutazioni alla luce della protezione rafforzata del diritto di difesa e del silenzio.

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