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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11985/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, contestando: a) l'erronea applicazione dell'art. 309 c.5 cod. proc. pen. (lamentele circa l'utilizzo in udienza di verbali di sommarie informazioni testimoniali depositati dal P.M. il pomeriggio precedente l'udienza); b) nel caso di Gallo Lucia, la mancata prova dei gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa (si sostiene che le sue condotte fossero finalizzate a scopi personali e non dimostrino intraneità), nonché la carenza di elementi probatori riguardo le estorsioni contestate ai capi 6) e 15); c) la pretesa idoneità del lavoro svolto dalla Gallo a superare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.3 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della produzione documentale in udienza la Corte ha richiamato l'art. 309 c.9 c.p.p. che consente la decisione anche sulla base di elementi prodotti in udienza, pur stabilendo l'obbligo di concedere un termine a difesa se richiesto, compatibilmente con il termine di 10 giorni per la decisione; nel caso specifico il P.M. aveva comunicato il deposito il giorno precedente e il tribunale aveva concesso una sospensione ad horas che i difensori non hanno utilizzato, rinunciando così a contestare un presunto vulnus. Quanto ai motivi di merito riferiti a Gallo Lucia, i giudici hanno ritenuto i motivi generici e insoddisfacenti: la motivazione della misura è stata ritenuta puntuale e logica, valorizzando intercettazioni, servizi di osservazione, dati GPS, consultazioni banche dati e dichiarazioni di vittime; la circostanza che la ricorrente avesse autonomamente gestito riscossioni non esclude la sua intraneità all'organizzazione, anzi può confermarla, anche in ragione della posizione del congiunto. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti (fatti recenti e modalità che giustificano la custodia in carcere). Conseguentemente le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 9

    il Tribunale annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza

    Consente la produzione di elementi probatori in udienza e la loro valutazione; se il difensore chiede tempo per esaminarli il giudice deve concederlo in misura congrua tenendo conto del termine di 10 giorni per la decisione; se la difesa rinuncia alla sospensione non può poi lamentare lesione del diritto di difesa

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 9 e 10

    Richiamati in relazione al vincolo dei termini procedurali: il riesame deve decidere entro il termine fissato e la concessione di termini difensivi va bilanciata con tale esigenza temporale

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Riguarda la presunzione collegata alla partecipazione all'associazione mafiosa e la valutazione delle esigenze cautelari; il giudice ha ritenuto che l'attività lavorativa della detenuta non fosse idonea, di per sé, a superare tale presunzione

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Consente, in presenza di colpa nella proposizione o determinazione della causa di inammissibilità, l'imposizione di un importo in favore della Cassa delle ammende, determinato in via equitativa

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti relativi alle statuizioni di condanna alle spese processuali (indirizzamento alla cancelleria per l'esecuzione)

Massime di principio

  • La produzione di documenti o verbali in udienza è ammessa: il difensore che ritenga leso il diritto di difesa deve chiedere e utilizzare il tempo a difesa che il giudice può accordare; la mancata richiesta o la rinuncia a usufruire della sospensione impedisce poi di dedurre il vizio
  • Le censure generiche circa l'insufficienza degli indizi sono spesso inammissibili: in cassazione va indicato con precisione quale elemento probatorio si ritiene viziato e in che modo, non ci si può limitare a conclusioni astratte
  • Nelle ipotesi di associazione mafiosa la prova di intraneità può desumersi anche da intercettazioni e da conversazioni degli stessi affiliati che riconoscono la gestione di un settore (es. riscossione estorsioni); atti apparentemente 'autonomi' possono rafforzare l'ipotesi di partecipazione se inseriti nel contesto organizzativo
  • La condizione lavorativa o la regolare attività professionale non sono automaticamente idonee a superare la presunzione di pericolosità prevista per gli associati all'organizzazione mafiosa: è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'effettiva incompatibilità con il ruolo associativo
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare è fondamentale contestare in modo specifico le fonti probatorie indicate nel provvedimento (es. singole intercettazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni di vittime), mostrando errori logici o valutativi nella loro interpretazione
  • Ricorsi ritenuti manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e, in caso di colpa nella proposizione, l'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende

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