Cassazione Penale, Ordinanza n. 28086/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la qualificazione del fatto come furto consumato aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. e ha mantenuto la rideterminazione della pena operata in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva riqualificato il fatto come furto consumato aggravato e, per effetto di tale riqualificazione, aveva rideterminato la pena. In cassazione deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo che i fatti dovessero essere riqualificati nella forma tentata e non consumata. La Corte ha rilevato che le censure erano in realtà mere doglianze in punto di fatto, già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti, valorizzando in particolare l'avvenuto rinvenimento del dispositivo oggetto di furto e la piena signoria dell'imputato sul bene prima dell'arresto.
Norme richiamate
Norma richiamata per la qualificazione del fatto come furto consumato.
Norma richiamata quale aggravante del furto contestato e oggetto di conferma in appello.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la questione sia già stata esaminata dai giudici di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
- Ai fini della distinzione tra furto tentato e furto consumato rileva che il bene sia entrato nella piena disponibilità dell'agente, anche se per un tempo limitato, essendo sufficiente la signoria di fatto sul bene prima dell'intervento dell'arresto o del recupero della cosa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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