Cassazione Civile, Ordinanza n. 08741/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della corte d'appello che, rilevata l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e ha condannato l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore della controparte. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha dedotto violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo in termini generici che il giudice di merito non avrebbe considerato che, una volta consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario, il notificante perde la disponibilità dell'atto; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la corte d'appello non avesse dato seguito alla richiesta di rimessione della causa al tribunale e, soprattutto, che avesse liquidato le spese del primo grado in favore della controparte, la quale era rimasta contumace e non aveva quindi sopportato spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha accolto il secondo motivo solo nei limiti relativi alla statuizione sulle spese del primo grado, rilevando che l'omessa indicazione nel dispositivo della rimessione al tribunale costituiva mero errore materiale non correggibile in sede di legittimità, mentre era corretta la condanna alle spese del grado di appello nei confronti della parte non vittoriosa. Ha invece cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva liquidato le spese del primo grado in favore della parte rimasta contumace e, decidendo nel merito, ha eliminato tale condanna. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni; la censura è stata ritenuta generica e quindi inammissibile perché non investiva specificamente la valutazione del giudice d'appello sulla correttezza del procedimento notificatorio
norma invocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamati per contestare la statuizione sulle spese e l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione della causa; la Corte ha ritenuto fondata solo la censura sulle spese del primo grado
disciplinano la correzione degli errori materiali; la Corte ha precisato che l'omissione nel dispositivo della rimessione al tribunale, presente invece in motivazione, integra un mero errore materiale non emendabile dalla Cassazione
la condanna alle spese può colpire solo la parte non vittoriosa; non è invece ammissibile porla a carico della parte vittoriosa che non abbia sopportato spese
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo, ritenendo la doglianza infondata sul punto centrale
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione delle norme sulle notificazioni deve essere specifica e deve confrontarsi con la concreta valutazione compiuta dal giudice di merito; doglianze generiche o assertive sono inammissibili.
- L'omissione nel dispositivo di una statuizione presente in motivazione può integrare un errore materiale, ma tale errore non è correggibile direttamente dalla Corte di cassazione, dovendo essere fatta valere davanti al giudice che ha pronunciato la decisione.
- La condanna alle spese processuali non può essere disposta in favore di una parte vittoriosa rimasta contumace quando essa non abbia effettivamente sostenuto spese nel grado di giudizio.
- La parte che non risulti vittoriosa non può essere considerata immune dalla condanna alle spese solo perché la controparte non si sia opposta a una specifica richiesta processuale; la regola decisiva resta l'esito complessivo della lite.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito limitatamente al capo viziato.
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