Cassazione Civile, Ordinanza n. 06762/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietarie confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un'azione confessoria di servitù proposta da due attrici nei confronti delle proprietarie di un fondo vicino. Le attrici chiedevano l'accertamento di una servitù di attingimento d'acqua e di passaggio su un pozzo e sul terreno delle convenute, nonché il ripristino dei luoghi mediante rifacimento del pozzo, riapertura del passaggio e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. Una sola delle originarie appellanti ha poi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio i due motivi di ricorso; emerge tuttavia che, dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di definizione in senso sfavorevole, il difensore ha depositato un'istanza di integrazione del contraddittorio sostenendo la necessità di coinvolgere l'altra originaria attrice/appellante, e successivamente ha contestato il decreto di estinzione per mancata valutazione di tale istanza e per asserita mancanza di delega del consigliere delegato.
La decisione
La Corte ha ritenuto correttamente dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha qualificato l'atto depositato dopo la comunicazione della proposta come richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 391 c.p.c., ma ha escluso che vi fosse un litisconsorzio necessario tra le due attrici nell'azione confessoria di servitù, perché tale litisconsorzio sussiste solo se il fondo dominante o servente appartenga pro indiviso a più soggetti e l'azione sia diretta anche a una modificazione della cosa comune. Accertata la scindibilità della causa, la mancata tempestiva istanza di decisione ha comportato l'efficacia della rinuncia al ricorso e quindi l'estinzione. È stato inoltre escluso che il decreto di estinzione fosse invalido perché emesso dal consigliere delegato anziché dal presidente, trattandosi di provvedimento comunque consentito dall'art. 380-bis c.p.c. e supportato da apposita delega organizzativa. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva delle intimate.
Norme richiamate
La proposta del consigliere delegato e il successivo decreto di estinzione operano nel procedimento camerale accelerato; la mancata richiesta tempestiva di decisione determina l'efficacia della rinuncia e l'estinzione del giudizio.
La richiesta di fissazione dell'udienza, nel sistema richiamato dall'art. 380-bis c.p.c., non è una impugnazione del decreto di estinzione ma una sollecitazione alla Corte a verificare se l'estinzione sia stata correttamente dichiarata.
Massime di principio
- Nell'azione confessoria di servitù il litisconsorzio necessario tra più attori non si configura automaticamente: esso sussiste solo quando il fondo servente o dominante sia pro indiviso tra più proprietari e la domanda incida anche sulla modificazione della cosa comune.
- Se la causa è scindibile e il ricorrente non deposita tempestivamente istanza di decisione dopo la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso è considerato efficacemente rinunciato e il giudizio si estingue.
- La richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 391 c.p.c. non introduce un autonomo mezzo di impugnazione contro il decreto di estinzione, ma consente alla Corte di verificare la correttezza della declaratoria di estinzione.
- La provenienza del decreto di estinzione dal consigliere delegato, quando prevista dall'organizzazione del procedimento e sorretta da delega interna, non determina invalidità del provvedimento.
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