Cassazione Penale, Ordinanza n. 06329/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione formalmente proposto avverso una sentenza del Tribunale. La Corte rileva tuttavia che l'atto è stato sottoscritto da un difensore non legittimato a patrocinare davanti alla Corte di cassazione, perché non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati. Il motivo decisivo non attiene al merito della condanna o della sentenza impugnata, ma alla validità soggettiva della sottoscrizione del ricorso: secondo la Corte, il ricorso per cassazione, così come i motivi nuovi e le memorie, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità. La difesa aveva ottenuto una qualificazione/riqualificazione del gravame da parte del giudice di merito, ma la Corte precisa che tale conversione non sana il difetto originario di legittimazione del difensore e non consente di eludere il requisito dell'art. 613 c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Richiama il principio per cui la riqualificazione dell'impugnazione o la conversione dell'appello in ricorso per cassazione non possono sanare la mancanza del requisito di abilitazione del difensore. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
L'atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato rende il ricorso inammissibile.
Il principio di conversione/qualificazione giuridica dell'impugnazione non può essere applicato in modo da elidere i requisiti formali e sostanziali richiesti per il ricorso per cassazione né sanare il difetto di legittimazione del difensore.
È richiamata come fonte della riformulazione dell'art. 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
- La conversione o riqualificazione dell'impugnazione da appello a ricorso per cassazione non sana il difetto originario di legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'atto.
- Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis non possono essere utilizzati per aggirare i requisiti di forma e di sostanza propri del ricorso per cassazione.
- Quando non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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