Cassazione Penale, Ordinanza n. 09315/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in sede di esecuzione, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva però escluso che i fatti fossero avvinti da un unico disegno criminoso, valorizzando la diversa offensività delle condotte, l'ampio intervallo temporale tra i fatti e il coinvolgimento di correi in parte diversi. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione l'interessato ha contestato tale valutazione, insistendo sulla natura dei rapporti intrattenuti nel tempo con un correo, le cui dichiarazioni erano state utilizzate in entrambi i procedimenti, per sostenere che i reati erano invece espressione di un medesimo programma criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione lineare e non viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà. Ha ribadito che, ai fini della continuazione in sede esecutiva, occorre dimostrare l'esistenza di un programma criminoso unitario, originariamente concepito nelle linee essenziali, e che tale verifica non può fondarsi su mere presunzioni o congetture. Nel caso concreto ha condiviso il giudizio del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la continuazione sulla base degli elementi sopra indicati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la continuazione in sede esecutiva richiede la verifica dell'esistenza di un unico programma criminoso deliberato, con reati originariamente concepiti almeno nelle linee essenziali.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone la prova di un originario disegno criminoso unitario, non essendo sufficiente la mera ripetizione di reati nel tempo.
- L'unitarietà del programma può essere desunta da indici concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, medesime causali, modalità esecutive e sistematicità, ma tali indici devono essere significativi e riferibili a una progettazione iniziale dei reati successivi.
- La continuazione non può essere confusa con una generica inclinazione a delinquere o con un programma di vita improntato all'illecito, che rileva piuttosto sotto altri istituti come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza del vincolo di continuazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e priva di travisamento dei fatti.
- Non è necessario che ricorrano tutti gli indici sintomatici della continuazione, ma la loro presenza deve comunque essere tale da consentire di affermare, in concreto, che i reati successivi erano già stati programmati al momento del primo fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →