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Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno, in funzione di giudice di appello, n. 2762/2020 pubblicata l’11.11.2020 a definizione del giudizio n. 2315/2015 r.g.;

Giustizia amministrativa202401025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato la Provincia di Salerno al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno, in funzione di giudice di appello, n. 2762/2020, che aveva condannato la Provincia di Salerno al pagamento di euro 221,00 per spese processuali, oltre IVA e CPA, nonché di euro 64,50 per contributo unificato. Nel corso del giudizio di ottemperanza, dopo vari rinvii, la Provincia ha depositato la determinazione con cui, in attuazione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, è stato assunto l'impegno di spesa.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la sopravvenuta determinazione provinciale, adottata in esecuzione dell'accordo transattivo, aveva prodotto un effetto satisfattivo rispetto alla pretesa azionata. Ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento attivo dell'Amministrazione; il contributo unificato è stato posto a carico della Provincia di Salerno.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza proposta dal ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata, anche mediante l'adozione di un atto amministrativo conseguente a un accordo transattivo tra le parti, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal comportamento attivo dell'amministrazione, le spese di lite possono essere compensate, fermo restando che il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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