Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30319/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Matera accolse l'opposizione, ma compensò integralmente le spese del giudizio di opposizione richiamando la particolarità della questione e la mancata costituzione del Ministero opposto. La ricorrente ha impugnato tale statuizione con un unico motivo, contestando la compensazione delle spese e sostenendo che mancassero i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, poiché non vi erano gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate. Nel giudizio di legittimità il Ministero della giustizia è rimasto intimato; è intervenuto il Ministero dell'interno ai soli fini della partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, richiede gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente in motivazione e che non bastano formule generiche come la particolarità della questione né la contumacia della controparte. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Matera in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis

    La compensazione delle spese, fuori dai casi di reciproca soccombenza, è ammissibile solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    È richiamata la procedura camerale di definizione del ricorso con proposta del relatore.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione in assenza di reciproca soccombenza richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate in modo concreto e specifico nella motivazione.
  • Non sono di per sé idonei a giustificare la compensazione il generico richiamo alla particolarità della questione o la mancata costituzione della parte vittoriosa o soccombente di fatto.
  • La contumacia della controparte non elimina la sostanziale soccombenza e non consente automaticamente la compensazione, dovendo il giudice comunque regolare le spese secondo l'effettivo esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.