Cassazione Penale, Sentenza n. 27644/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente deduceva difetto dell'elemento soggettivo (crisi di liquidità non imputabile, subentro dopo la dichiarazione IVA e adozione di misure per reperire risorse), richiamava la nuova normativa di non punibilità per cause sopravvenute di crisi di liquidità (art.13 d.lgs. n.74/2000, comma 3-bis), invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ex art.131-bis cod. pen., contestava la quantificazione della pena e la mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale
La decisione
la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al difetto del dolo, sottolineando che il debito IVA era noto e significativo, che il subentro nella carica imponeva verifiche semplici che non sono state fatte e che le iniziative poste in essere dal ricorrente erano meramente eventuali. Ha escluso la non punibilità per causa sopravvenuta di crisi di liquidità perché la crisi era antecedente e conosciuta e non si trattava di cause non imputabili sopravvenute. Ha escluso l'applicabilità di art.131-bis per l'elevato importo dell'imposta non versata e per il superamento significativo della soglia di punibilità. Ha ritenuto congrua la determinazione della pena da parte dei giudici di merito e ha giudicato legittimo il diniego del beneficio della non menzione motivato dall'elevato importo evaso, pur riconoscendo la sospensione condizionale della pena in base a elementi favorevoli come l'incensuratezza e il comportamento processuale
Norme richiamate
definisce il reato di omesso versamento IVA e richiede il dolo generico; la Corte ha affermato che il mancato incasso dei crediti per inadempimento non esclude il dolo salvo prova della non imputabilità e delle iniziative idonee poste in essere
art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (comma 3-bis) introdotto dal d.lgs. 14/06/2024 n. 87
i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi
la Corte ha applicato la disposizione restringendo la non punibilità ai casi di crisi non transitoria effettivamente sopravvenuta e non imputabile all'autore; nel caso concreto la crisi era antecedente e conosciuta, quindi la causa non operava
la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede, oltre i limiti edittali, la valutazione congiunta della modalità della condotta e dell'esiguità del danno secondo i criteri dell'art.133 cod. pen.; la Corte ha ritenuto che l'elevato importo dell'IVA non versata esclude la particolare tenuità
regola il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale; la Corte ha confermato che la concessione dipende da una valutazione discrezionale sulle circostanze dell'art.133 cod. pen. e che la negazione della non menzione, pur concesso l'altro beneficio della sospensione, non è necessariamente contraddittoria se motivata
fornisce i criteri direttivi per la determinazione della pena (modalità, gravitaà, intensità del dolo, condotta successiva, ecc.); la Corte ha richiamato questi criteri sia per la determinazione della pena sia per la valutazione dei benefici
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento IVA il mancato incasso dei crediti non esclude automaticamente il dolo: il giudice valuta se la crisi di liquidità sia non imputabile e se siano state adottate tutte le iniziative idonee per adempiere
- Chi assume la carica di amministratore dopo la presentazione della dichiarazione deve effettuare verifiche anche semplici sulla documentazione fiscale: la mancata verifica espone al rischio del dolo eventuale
- La non punibilità per cause sopravvenute di crisi di liquidità si applica solo se la crisi è effettivamente sopravvenuta, non imputabile e non esperibili azioni idonee; crisi aziendali antecedenti e note al subentrante non rientrano
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è limitata quando l'importo evaso supera in modo significativo la soglia di punibilità: l'entità dell'evasione può precludere l'applicazione dell'istituto
- La determinazione della pena e la valutazione dei benefici sono soggette al potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio logico o eccesso di discrezionalità
- Se viene concesso un beneficio (es. sospensione condizionale) e negato un altro (es. non menzione), la decisione deve indicare perché gli elementi favorevoli non giustifichino anche l'altro beneficio o deve indicare elementi contrari alla concessione
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