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Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 584/2025 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, relativa al pagamento di una pretesa creditoria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 584/2025 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta in suo favore. Dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso e prima della camera di consiglio, il Ministero ha depositato documentazione attestante l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria mediante pagamento eseguito successivamente alla proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata soddisfatta dall’Amministrazione. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, imputando le spese al Ministero poiché il pagamento era intervenuto tardivamente, dopo la proposizione del ricorso. Nella quantificazione ha tuttavia tenuto conto del comportamento resipiscente dell’Amministrazione, condannandola a rifondere il 70% delle spese, forfetariamente liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio.

Massime di principio

  • La soddisfazione integrale della pretesa azionata in giudizio, intervenuta nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
  • Quando l’Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso, la tardività dell’adempimento può giustificare la condanna alle spese a suo carico, anche se il giudizio si conclude senza una decisione di merito.
  • La condotta successiva dell’Amministrazione, consistente nell’adempimento spontaneo della pretesa, può essere considerata ai fini della quantificazione delle spese e giustificare una condanna solo parziale rispetto all’importo complessivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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