Cassazione Penale, Sentenza n. 31899/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato assolto dal reato di cui al capo 1), relativo alla violazione dell'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, concernente un abuso edilizio costituito da una tettoia realizzata presso un bar da lui preso in locazione. Era stato inoltre assolto dal capo 2), relativo alla violazione degli artt. 71 e 64 d.P.R. n. 380 del 2001. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione limitatamente all'assoluzione dal capo 1), denunciando manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente, la qualità di locatario rendeva irrilevante la mancata proprietà dell'immobile, la demolizione della tettoia da parte della proprietaria costituiva una circostanza neutra e l'affermazione circa l'inattività dell'esercizio commerciale sarebbe stata contraddittoria, poiché erano in corso lavori di completamento della tettoia. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e di natura fattuale e rivalutativa. Il giudice di merito aveva escluso la responsabilità dell'imputato perché, pur avendo preso in locazione il bar, non aveva mai esercitato l'attività, non era stato dimostrato che fosse il committente dei lavori e non era stato escluso che avesse acquisito la disponibilità del locale quando la tettoia abusiva era già presente. Inoltre, la polizia giudiziaria non aveva chiarito lo stato dei luoghi in epoca precedente alla verifica, mentre la proprietaria aveva rimosso l'abuso. La motivazione non è stata ritenuta manifestamente illogica o contraddittoria, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali e l'adozione di una diversa ricostruzione del fatto più plausibile secondo il ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere una rivalutazione del fatto e degli elementi probatori, operazione non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza assolutoria è stata considerata compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, nonché immune da manifesta illogicità o contraddittorietà.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
La disposizione è richiamata quale fattispecie contestata di abuso edilizio; la Corte conferma l'assoluzione perché non era dimostrato il coinvolgimento dell'imputato quale committente dei lavori né la sua responsabilità per l'abuso preesistente.
art. 71 d.P.R. n. 380 del 2001
La disposizione è richiamata quale norma relativa al capo 2), dal quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste; il ricorso non riguardava tale assoluzione.
art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001
La disposizione è richiamata quale norma relativa al capo 2), dal quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste; il ricorso non riguardava tale assoluzione.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito né l'autonoma adozione di una diversa ricostruzione dei fatti, anche se prospettata come più plausibile o dotata di maggiore capacità esplicativa.
- La Corte di cassazione non deve stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia la migliore possibile né deve necessariamente condividere la relativa giustificazione; deve verificare soltanto che la motivazione sia compatibile con il senso comune e non ecceda i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
- In materia di responsabilità per abuso edilizio, la mera qualità di locatario dell'immobile non dimostra di per sé che il conduttore sia il committente dei lavori abusivi, soprattutto quando non sia escluso che egli abbia acquisito la disponibilità del locale dopo la realizzazione dell'abuso.
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