Cassazione Civile, Ordinanza n. 25346/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto legittimo un avviso di liquidazione per imposta di registro, applicata in misura proporzionale del 3%, relativo alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Milano. Tale sentenza civile aveva dichiarato la nullità di una clausola di un contratto di subconcessione di spazi aeroportuali, aveva sostituito la clausola nulla con il canone legale ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. e aveva condannato la società alla restituzione delle somme riscosse in eccesso. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 40 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 8 della Tariffa, sostenendo che, trattandosi di pronuncia restitutoria relativa a un rapporto soggetto a IVA, l'imposta di registro avrebbe dovuto applicarsi in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro. Con il secondo motivo censurava l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), sostenendo che, essendo in discussione una sentenza che dichiara la nullità di una clausola con condanna restitutoria, avrebbe dovuto operare l'art. 8, comma 1, lett. e), che prevede la tassazione in misura fissa.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente, affermando che la sentenza del Tribunale di Milano doveva essere registrata con imposta fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, perché il provvedimento dichiarava la nullità di una clausola contrattuale e conteneva una condanna meramente restitutoria. Ha compensato le spese del giudizio di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa"
La regola di alternatività IVA/registro opera solo per gli atti che rientrano nell'ambito dell'art. 8, comma 1, lett. b), e serve a evitare doppia imposizione sulla medesima operazione.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono il giudizio e recano condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni
Si applica l'imposta proporzionale del 3% ai provvedimenti che comportano un trasferimento di ricchezza o che assicurano l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni soggette a IVA, salvo il limite della nota II.
nota II in calce all'art. 8, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
gli atti di cui al comma 1, lettera b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto
Esclude l'imposta proporzionale per la parte riferita a corrispettivi o prestazioni già soggetti a IVA.
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
atti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni
Costituisce norma speciale e di stretta interpretazione; si applica l'imposta in misura fissa quando il provvedimento cade sul titolo e la condanna conseguente ha funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale precedente.
È richiamato solo per descrivere la sostituzione della clausola nulla con il canone legale disposta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro sulle sentenze civili, la qualificazione del provvedimento va compiuta in base al suo contenuto sostanziale: se la decisione dichiara la nullità o annulla un atto e la condanna conseguente è solo restitutoria, si applica la tassazione in misura fissa.
- L'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, ha natura speciale e prevale sulla lett. b) quando il provvedimento giudiziario incide sul titolo negoziale e mira a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente.
- L'imposta proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), si applica ai provvedimenti giudiziari che recano condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni in quanto espressione di un trasferimento di ricchezza; tuttavia essa non opera quando il provvedimento rientra nella previsione speciale della lett. e).
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro è rilevante solo per gli atti che ricadono nell'ambito dell'art. 8, comma 1, lett. b), e non può essere invocato per sottrarre alla disciplina speciale della lett. e) un provvedimento di nullità con effetti restitutori.
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