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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13413/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 28/03/2022 con cui il giudice di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro un atto con il quale egli chiedeva di dichiarare illegittimo l'art. 11.6 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, al fine di ottenere l'ordine al Comune di Siracusa di trasferire la sua residenza dal carcere di Tolmezzo. In Cassazione ha dedotto censure che la Corte qualifica come inconferenti e inammissibili, richiamando pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite ritenute non decisive rispetto alla questione. La Corte osserva che l'oggetto del reclamo non riguarda diritti soggettivi azionabili nel procedimento davanti al magistrato di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 11.6 della Circolare del DAP del 2 ottobre 2017

    È il parametro amministrativo la cui legittimità veniva contestata nel reclamo; la Corte non entra nel merito della sua validità, rilevando solo l'inconferenza delle censure rispetto al procedimento di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure sono inconferenti rispetto alla decisione impugnata o si fondano su richiami giurisprudenziali non decisivi per la questione dedotta.
  • Nel procedimento di sorveglianza non possono essere fatti valere diritti soggettivi che esulino dall'oggetto del reclamo e dall'ambito funzionale del relativo rimedio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella sua proposizione, deve essere disposta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le questioni meramente amministrative o estranee alla cognizione del magistrato di sorveglianza non possono essere convertite in doglianze utilmente deducibili in cassazione se non incidono sul decisum impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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