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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24581/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello che confermava la responsabilità per estorsione aggravata e il trattamento sanzionatorio è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un'estorsione pluriaggravata. Il primo motivo deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità per il reato di estorsione aggravata, sostenendo in sostanza che la decisione di merito avesse erroneamente valorizzato le prove. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura manifestamente infondata e comunque inammissibile perché non formulata nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità: il motivo riproduceva censure già esaminate e mirava, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. È stato valorizzato che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulle dichiarazioni della parte civile, ritenute attendibili e riscontrate da altre emergenze processuali e da dichiarazioni rese dall'imputato in fase di collaborazione. Il secondo motivo contestava la violazione degli artt. 69 e 99, quarto comma, c.p. sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, ma è stato ritenuto manifestamente infondato perché il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata non risultava travolto da pronunce di illegittimità costituzionale, salvo un'eccezione non pertinente al caso, e perché in appello la richiesta di attenuanti era stata formulata in modo del tutto generico, senza allegazione di elementi specifici favorevoli.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma base del delitto di estorsione, richiamata come titolo di responsabilità confermato in appello e in cassazione.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante contestata in relazione al metodo o al contesto di criminalità organizzata; utilizzata per qualificare come pluriaggravata l'estorsione.

  • art. 628, comma 3, n. 3, c.p.

    Aggravante richiamata ai fini della contestazione dell'estorsione pluriaggravata.

  • art. 69 c.p.

    Norma sul giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la censura è stata ritenuta infondata perché la richiesta difensiva era generica e il divieto di prevalenza non era superato.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato per la recidiva reiterata, rilevante nel bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento equivalente al delitto di estorsione, la cui responsabilità è stata confermata sulla base delle prove valorizzate dai giudici di merito.

  • art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen.

    Ulteriore richiamo normativo all'aggravante della contestazione di estorsione.

  • art. 69 e 99, quarto comma, cod. pen.

    Disposizioni richiamate congiuntamente per il tema del bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo della Corte di cassazione riguarda la tenuta logico-argomentativa della motivazione, non la rivalutazione del merito.
  • Un motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile se si limita a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La motivazione di merito è sufficientemente sorretta quando individua elementi di fatto e riscontri idonei a corroborare la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa o della parte civile.
  • In tema di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, la richiesta difensiva deve essere specifica e supportata da elementi positivamente valorizzabili; una domanda formulata in modo generico non impone al giudice una concessione delle attenuanti.
  • La censura relativa al bilanciamento circostanze-recidiva è infondata se si fonda su un'assunta illegittimità costituzionale non estesa al caso concreto o su un quadro normativo che non consente la prevalenza delle attenuanti invocate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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