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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13815/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava il rigetto da parte del Tribunale della richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, c.p.p., avanzata dalla curatela per costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di Maria Vincenza Luongo per bancarotta fraudolenta. Venivano dedotti due motivi principali: (1) errore nel computo del dies a quo del termine decadenziale — il Tribunale avrebbe fissato il dies a quo alla data in cui la curatela aveva avuto conoscenza del procedimento (17/10/2022) mentre, secondo la curatela, il termine dovesse decorrere dalla compiuta conoscenza di tutti gli atti e dalla eliminazione dell'ostacolo (autorizzazione del Giudice delegato), autorizzazione ottenuta il 28/12/2022; (2) inosservanza delle norme sulla notificazione alla persona offesa (artt. 419, commi 1 e 7; 429, comma 4, in relazione agli artt. 178 e 180 c.p.p.), con conseguente nullità a regime intermedio del decreto di rinvio a giudizio e dell'udienza preliminare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato che il computo dei dieci giorni ex art. 175, comma 1, c.p.p. decorre dalla cessazione dell'ostacolo (cioè dal momento in cui "è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore"); nell'ipotesi concreta l'autorizzazione del Giudice delegato è stata rilasciata il 28/12/2022, per cui il termine decadrà da quella data. Tuttavia l'istanza di rimessione (inviata via PEC il 18/06/2023) è risultata comunque tardiva rispetto ai dieci giorni dal 28/12/2022. La Corte ha inoltre rigettato l'argomento secondo cui il termine dovrebbe decorrere solo dalla compiuta conoscenza di tutti gli atti, richiamando l'esigenza di certezza dei rapporti processuali e rilevando elementi che indicavano che la curatela disponeva già di atti rilevanti prima del 17/10/2022 e che le interlocuzioni con il Tribunale e l'accesso agli atti avvennero anche dopo la presentazione dell'istanza. Quanto al secondo motivo, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché: (i) era diversa dalla questione originariamente sottoposta al Tribunale (la richiesta era per la rimessione in termini, non per la declaratoria di nullità degli atti precedenti); (ii) la contestazione della nullità degli atti della fase precedente non è impugnabile autonomamente in questa sede ma, di norma, solo con l'appello contro la sentenza (art. 586 c.p.p.), salvo specifiche eccezioni; l'art. 175 c.p.p. consente invece il ricorso per cassazione contro il provvedimento reiettivo, ma non la trasformazione del motivo in un'autonoma impugnazione della nullità. Conseguentemente il ricorso è respinto e la curatela è condannata al pagamento delle spese (condanna alle spese processuali).

Norme richiamate

  • art. 175, comma 1, codice di procedura penale

    «è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore»

    Il termine per proporre la rimessione in termini decorre dalla cessazione dell'ostacolo (caso fortuito/forza maggiore) che impediva l'iniziativa processuale; non dal momento soggettivo di 'compiuta conoscenza' degli atti se non coincidente con la fine dell'impedimento oggettivo

  • art. 175, comma 6, codice di procedura penale

    Prevede la possibilità di impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento che respinge l'istanza ex art. 175; ciò non autorizza però a trasformare l'oggetto del gravame in censure diverse da quelle effettivamente pronunciate nel provvedimento impugnato

  • art. 573, comma 1-bis, codice di procedura penale

    Rilevato nel contesto come norma che giustifica la necessità di adeguare la costituzione di parte civile rispetto all'evolversi delle risultanze processuali (menzionata a supporto della tesi della curatela sull'esigenza di conoscere gli atti)

  • artt. 419, commi 1 e 7, e art. 429, comma 4, codice di procedura penale

    Norme sulla notificazione alla persona offesa e sulle forme del contraddittorio in sede di udienza preliminare; la mancata notificazione può comportare profili di nullità, ma la loro valutazione non è stata ritenuta proponibile nella sede dell'ordinanza impugnata a fini di rimessione

  • artt. 178 e 180, codice di procedura penale

    Richiamate in relazione alle eccezioni sulla legittimazione e sulla partecipazione della persona offesa; la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla mancata notificazione attiene a diversa impugnazione rispetto a quella proposta per la rimessione

  • art. 586, codice di procedura penale

    Stabilisce la regola generale secondo cui certe decisioni in ordine alla regolare costituzione delle parti o alla integrazione del contraddittorio sono impugnabili con l'appello insieme alla sentenza; quindi le doglianze sulla nullità degli atti preliminari non sono normalmente proponibili autonomamente in questa sede

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata per distinguere i limiti del controllo di legittimità: la Corte può esaminare anche i presupposti fattuali delle decisioni in rito quando non si tratti di vizio di motivazione coperto dall'art. 606.1 e)

Massime di principio

  • Il dies a quo per il termine per la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. decorre dall'eliminazione dell'ostacolo oggettivo (es. autorizzazione necessaria), non dalla pur soggettiva 'compiuta conoscenza' degli atti, a meno che tale compiuta conoscenza non coincida con la cessazione dell'impedimento.
  • Il termine di dieci giorni ex art. 175 è perentorio e la sua decorrenza va attestata su eventi oggettivi e documentabili; l'istanza presentata oltre il termine è inammissibile salvo che ricorrano altre eccezioni non sollevate.
  • La richiesta di rimessione in termini per costituirsi parte civile deve essere tempestiva e corredata dagli atti necessari: ritardi motivati da bisogno di 'compiuta conoscenza' degli atti sono valutati con rigore per non compromettere la certezza dei rapporti processuali.
  • Le doglianze relative a nullità degli atti preliminari o alla mancata notificazione della persona offesa costituiscono censura distinta rispetto alla domanda di rimessione in termini e, di regola, sono proponibili con i rimedi ordinari (es. impugnazione con la sentenza) salvo specifiche eccezioni previste dalla norma.
  • In sede di legittimità il giudice può rivedere i profili processuali e accedere agli atti per verificare la correttezza del provvedimento in rito: ciò rende necessario documentare e provare chiaramente gli eventi che fanno decorrere o sospendono termini perentori.

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