Cassazione Penale, Sentenza n. 34161/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando, principalmente, la nullità del giudizio di appello per errata notifica: il decreto di citazione per la prima udienza era stato notificato tardivamente presso il domicilio eletto con consegna alla sorella (indicata quale "incaricata al ritiro") e, dopo il rinvio per tardività, il nuovo avviso per l'udienza decisiva è stato notificato soltanto al difensore via PEC senza alcuna indicazione che la notifica fosse stata eseguita anche per conto dell'imputato. Inoltre si deducono vizi di motivazione sulla prova del concorso nel reato, la mancata escussione di un teste/operante che aveva fotografato il contatore (prova decisiva), e un errore nella determinazione della pena in relazione alla continuazione tra reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata notifica all'imputato dell'avviso della nuova udienza, fissata per rimediare alla violazione del termine a comparire, integra una nullità di ordine generale (non assoluta). Tale nullità, nel giudizio di appello trattato con il cosiddetto rito "cartolare", è deducibile anche con ricorso per cassazione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Napoli perché proceda a nuova trattazione del giudizio di appello nei confronti del ricorrente. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
"Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429 comma 1 lett. f)"
La Corte interpreta che la violazione del termine per comparire prevista dall'art. 601 non costituisce di per sé nullità assoluta del decreto di citazione; solo le ipotesi espressamente previste dal comma 6 determinano la nullità grave. Tuttavia il rinvio disposto per rimediare alla tardività richiede la corretta notificazione dell'avviso al singolo imputato.
"In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio"
La Corte osserva che la norma non elimina l'obbligo di notificare l'atto all'imputato, ma stabilisce che, per talune notificazioni successive, la consegna al difensore possa valere anche per l'imputato solo se ciò è espressamente indicato; non giustifica quindi automaticamente l'omessa notifica diretta all'imputato dell'avviso di rinvio.
Richiamata come disciplina del modello di notifica a domicilio eletto: la prima notifica è stata eseguita secondo il modello previsto dalla legge (consegna a persona incaricata al ritiro presso il domicilio eletto) e ciò non era stato contestato.
Norma sulla omessa citazione dell'imputato: la Corte esclude che nella fattispecie si sia configurata una nullità assoluta per omessa citazione ai sensi di art. 179, dato che il decreto originario era stato notificato (seppur tardivamente) e aveva messo l'imputato a conoscenza del giudizio.
La Corte qualifica l'omessa notifica dell'avviso come nullità di ordine generale rilevabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) (nullità concernenti l'intervento delle parti nel processo).
Disposizione richiamata in relazione ai termini di deducibilità delle nullità di ordine generale non assolute; la Corte distingue il rito cartolare, ritenendo compatibile la deducibilità anche in cassazione quando la nullità è intervenuta nel corso di un procedimento senza udienze in presenza.
Richiamato per escludere l'applicabilità del regime di preclusione dell'eccezione (nullità da dedurre immediatamente se la parte assiste all'atto), poiché nel rito cartolare non vi è presenza delle parti al compimento dell'atto.
Norma che disciplina il rito cartolare di appello: la Corte sottolinea la specificità di questo rito (assenza di udienze in presenza) nel valutare la deducibilità delle nullità processuali intervenute.
Massime di principio
- La violazione del termine per comparire nella notifica del decreto di citazione per appello non determina automaticamente nullità assoluta; tuttavia, se il giudice rinvia l'udienza per rimediare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di rinvio integra una nullità di ordine generale (non assoluta).
- Nel giudizio di appello trattato con il rito "cartolare" (senza udienze in presenza), le nullità che riguardano l'intervento personale dell'imputato possono essere dedotte anche in sede di legittimità, perché non vi è una fase processuale in cui la parte possa "assistere" all'atto e quindi eccepirne immediatamente la nullità.
- La notifica dell'avviso di nuova udienza al solo difensore non sostituisce automaticamente la notifica all'imputato salvo che ciò sia esplicitamente previsto o indicato come fatto per conto dell'imputato; la consegna al difensore deve risultare chiara e comprensiva dell'effetto anche a favore dell'imputato.
- Se si intende eccepire omesse notifiche o vizi procedurali intervenuti prima della pronuncia della sentenza d'appello, è prudente farlo tempestivamente nel corso del giudizio di appello; tuttavia, nel rito cartolare, tali eccezioni possono rimanere suscettibili di tutela anche in cassazione se la nullità è di ordine generale e non assoluta.
- Errori procedurali che incidono sul diritto dell'imputato a partecipare personalmente al processo (es. mancata comunicazione di possibilità di trattazione in presenza) possono determinare l'annullamento della decisione e il ritorno alla corte d'appello per una nuova valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34059/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34060/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34061/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34062/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34063/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34064/2025 del 17/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →