Cassazione Civile, Ordinanza n. 36416/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione presso terzi, i creditori procedenti avevano pignorato i crediti vantati dal debitore esecutato verso una società terza. La terza pignorata aveva inviato dichiarazione negativa via PEC ma non si era presentata davanti al giudice dell’esecuzione, che aveva disposto l’assegnazione delle somme ai creditori ai sensi dell’art. 548 c.p.c. nella formulazione allora vigente. La società aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione e, successivamente, un’ulteriore opposizione contro il precetto intimatole dai creditori sulla base di tale ordinanza; i due giudizi erano stati riuniti. Il Tribunale aveva accolto solo l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione. In cassazione i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale, ma il ricorso non conteneva censure specifiche sulla mancata partecipazione del debitore esecutato al giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, perché nell’opposizione agli atti esecutivi relativa a un’espropriazione presso terzi il debitore esecutato è litisconsorte necessario insieme al creditore e al terzo pignorato. Poiché dagli atti risultava che il debitore non aveva partecipato al giudizio di merito, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, quale giudice di primo e unico grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel regime allora vigente disciplinava l’assegnazione dei crediti pignorati in caso di mancata comparizione del terzo; il provvedimento di assegnazione era l’atto oggetto di opposizione.
Costituisce il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato nel principio secondo cui, accertata la violazione del litisconsorzio necessario non rilevata nei gradi di merito, il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
Fondamento della cassazione con rinvio al giudice di primo e unico grado per nullità derivante dal difetto di litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nell’espropriazione presso terzi, i giudizi di opposizione esecutiva richiedono sempre la partecipazione necessaria del creditore procedente, del debitore esecutato e del terzo pignorato.
- La mancanza di uno dei litisconsorti necessari nel giudizio di merito determina la nullità dell’intero processo, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
- Se il vizio di integrità del contraddittorio non è stato sanato nei gradi di merito, la Cassazione deve cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
- In sede di legittimità, quando risulta la mancata evocazione di un litisconsorte necessario, non è sufficiente che la parte ricorrente non censuri specificamente il punto: il difetto è rilevabile officiosamente dalla Corte.
- Nel processo esecutivo presso terzi, la posizione del debitore esecutato è strutturalmente necessaria nelle opposizioni esecutive, a prescindere dalle incertezze che in passato potevano riguardare la posizione del terzo pignorato.
Come è indicizzato
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