Cassazione Civile, Ordinanza n. 02984/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato davanti al Tribunale di Roma un avviso relativo all'annualità 2020 con cui veniva richiesta un'indennità risarcitoria per l'uso e l'occupazione senza titolo di aree demaniali e di manufatti siti sulla spiaggia di Castelporziano. La controversia si inseriva in una serie di precedenti giudizi promossi contro analoghi avvisi riferiti ad annualità diverse, nei quali la stessa parte aveva sempre dedotto, in via pregiudiziale, che l'area e il chiosco non erano demaniali né pertinenze demaniali, che non appartenevano alla dotazione di nessuno degli enti evocati e che erano stati acquistati per usucapione. Nel nuovo giudizio la parte aveva chiesto la sospensione in attesa della definizione dei procedimenti precedenti. Il Tribunale aveva invece respinto la sospensione, separato le domande di accertamento reale e di usucapione, dichiarato la litispendenza di tali domande rispetto ai giudizi già pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario e disposto la cancellazione dal ruolo. Con il ricorso per regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39 e 40 c.p.c. e della normativa sull'ordinamento giudiziario, sostenendo che la litispendenza opera solo tra giudizi pendenti davanti a uffici giudiziari diversi e che, tra cause pendenti presso il medesimo ufficio, si poteva al più procedere a riunione o sospensione; 2) violazione degli artt. 103, 104, 39, 99 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale cancellato dal ruolo le cause separate senza alcun presupposto e senza usare i corretti strumenti processuali; 3) violazione degli artt. 40, 295, 273 e 274 c.p.c., per non avere disposto la riunione dei giudizi connessi o la sospensione per pregiudizialità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ma ha accolto i primi due. Ha affermato che il provvedimento che respinge la riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, così come il diniego di sospensione, non è impugnabile con regolamento di competenza; tuttavia, la declaratoria di litispendenza è invece impugnabile con regolamento necessario di competenza perché incide sull'individuazione del giudice competente. Nel merito, ha ribadito che litispendenza e continenza operano solo tra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; se le cause identiche o connesse pendono davanti al medesimo ufficio, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. ovvero, se la riunione non è possibile e ricorrono i presupposti, la sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. Poiché i giudizi erano tutti pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, il giudice a quo non poteva dichiarare la litispendenza né cancellare le cause dal ruolo. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato gli atti al Tribunale di Roma, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La litispendenza e la continenza operano solo tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi; non sono utilizzabili per giudizi pendenti presso il medesimo ufficio.
Richiamato quale norma sui rapporti tra cause connesse e sugli strumenti processuali corretti in caso di connessione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della separazione e della cancellazione dal ruolo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della connessione e della trattazione congiunta delle cause.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle norme processuali applicabili.
Richiamato dalla ricorrente nel lamentare una decisione eccedente o non coerente con il thema decidendum.
Quando pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario cause identiche o connesse, il rimedio corretto è la riunione.
Per cause identiche o connesse pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, può disporsi la trattazione congiunta/riunione.
La sospensione necessaria è il rimedio da valutare se una causa è pregiudiziale rispetto all'altra e la riunione non sia possibile.
Richiamato come ulteriore istituto di sospensione quando una causa sia pregiudiziale o già decisa.
Il regolamento necessario di competenza è ammesso contro i provvedimenti che concedono la sospensione, non contro il suo diniego.
art. 6 CEDU
La limitazione dell'impugnabilità del diniego di sospensione non contrasta con il diritto a un processo equo, perché bilanciata con l'efficienza e la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La litispendenza è configurabile soltanto quando le cause identiche o tra loro sovrapponibili pendano davanti a uffici giudiziari diversi; se i giudizi sono già incardinati presso lo stesso ufficio, la questione va risolta con gli strumenti della riunione o, se ne ricorrono i presupposti, della sospensione.
- La dichiarazione di litispendenza incide sull'individuazione concreta del giudice che deve decidere la causa e, proprio per questo, è impugnabile con regolamento necessario di competenza.
- Il provvedimento che nega la riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario è atto preparatorio privo di contenuto decisorio sulla competenza e non è impugnabile con regolamento di competenza.
- Il diniego di sospensione del processo non è impugnabile con regolamento necessario di competenza, perché l'art. 42 c.p.c. consente il controllo immediato solo sul provvedimento che concede la sospensione.
- Quando cause identiche o connesse pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice deve fare ricorso agli artt. 273 e 274 c.p.c.; solo se la riunione sia preclusa e ricorrano i relativi presupposti può valutarsi la sospensione ex artt. 295 o 337 c.p.c.
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