Ordinanza n. 2304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento prefettizio fondato su elementi di probabile inquinamento mafioso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR Campania che aveva rigettato la domanda di sospensione del provvedimento prefettizio impugnato in primo grado. Dalla motivazione dell’ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli motivi d’appello; il giudizio cautelare concerneva comunque la legittimità e l’efficacia del provvedimento prefettizio, ritenuto fondato su elementi indicativi di probabile inquinamento mafioso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché gli elementi di probabile inquinamento mafioso posti a fondamento del provvedimento prefettizio risultavano consistenti. Ha inoltre ritenuto prevalente, nella comparazione cautelare degli interessi, l’interesse pubblico generale alla prevenzione dei fenomeni mafiosi, in quanto funzionale alla tutela della libera iniziativa economica nel rispetto della legalità e della trasparenza del mercato. L’ordinanza cautelare del TAR ha quindi resistito alle censure. Spese e onorari del giudizio sono stati compensati.
Norme richiamate
Disciplina l’appello avverso le ordinanze cautelari; l’appello è stato esaminato e respinto dal Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte appellante mediante oscuramento delle generalità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, l’assenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda quando, alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare, risultino consistenti gli elementi posti a fondamento del provvedimento prefettizio antimafia.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l’interesse pubblico alla prevenzione dell’inquinamento mafioso può prevalere sull’interesse economico dell’impresa destinataria della misura, in quanto tutela le regole costituzionali di libera iniziativa economica nel quadro della legalità e della trasparenza del mercato.
- La valutazione cautelare della consistenza degli elementi di probabile inquinamento mafioso può essere compiuta mediante una sommaria delibazione, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento prefettizio.
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