Cassazione Civile, Ordinanza n. 16905/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una società bancaria a ottenere i contributi previsti dall'art. 10 della L.R. Sicilia n. 27/1991 per un numero rilevante di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e successivamente stabilizzati. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, mentre in appello la somma riconosciuta era stata drasticamente ridotta sulla base dell'interpretazione della normativa regionale e dei limiti derivanti dalla disciplina sugli aiuti di Stato, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 10 della legge regionale: con il primo ha sostenuto che alcuni lavoratori risultavano assunti prima dell'entrata in vigore della legge e che per essi non poteva essere negato il beneficio di cui alla lett. b), contestando la lettura della CTU e l'assenza di un corretto accertamento in fatto; con il secondo ha sostenuto che, per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della legge ma trasformati entro il 31 dicembre 1996, i benefici delle lett. a) e b) sarebbero alternativi e non cumulabili, sicché, se non richiesto il beneficio di cui alla lett. a), non poteva escludersi quello di cui alla lett. b).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica svolta nel merito, profilo non deducibile come vizio di falsa applicazione di norma. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando in continuità con la propria giurisprudenza che i contributi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b), L.R. Sicilia n. 27/1991 si applicano entro limiti temporali distinti e non possono essere cumulati per il medesimo lavoratore; in particolare, il beneficio della lett. b) spetta solo se la trasformazione riguardi lavoratori assunti prima del periodo rilevante e, comunque, non può essere riconosciuto quando l'assunzione sia successiva all'entrata in vigore della legge regionale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 10 L.R. Sicilia n. 27/1991
comma 1, lett. a) e b); comma 2
le provvidenze regionali operano entro precisi limiti temporali e non sono cumulabili per lo stesso lavoratore; il beneficio della lett. b) è riconoscibile solo nei casi coerenti con la finestra temporale e con l'assunzione anteriore al periodo rilevante.
art. 5, comma 1, lett. c), L.R. n. 25/1993
ha modificato il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 27/1991, incidendo sull'ambito temporale di applicazione delle provvidenze.
la violazione di legge non consente di censurare la mera ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito; il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti dall'attuale formulazione della norma.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di una violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito o la valutazione delle prove, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio.
- Quando una disciplina agevolativa individua presupposti temporali specifici, il beneficio non può essere esteso oltre quei limiti sulla base di interpretazioni alternative incompatibili con la ratio autorizzativa dell'aiuto.
- Se la normativa speciale, interpretata alla luce dei vincoli derivanti dal diritto UE sugli aiuti di Stato, consente un solo beneficio per singolo rapporto o lavoratore entro una determinata finestra temporale, il cumulo tra diverse lettere della stessa disposizione è escluso.
- In sede di legittimità, il precedente conforme della Corte di cassazione e l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE assumono valore decisivo per confermare la lettura restrittiva della norma interna.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove previsto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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