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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 412 - Comm. Trib. Prov. Savona

Estratti di ruolo - autonoma impugnabilità - sussiste anche laddove le relative cartelle di pagamento siano state validamente notificate - prescrizione tributi erariali - ordinaria decennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la permanenza del diritto alla riscossione, chiedendo di accertare l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari indicati negli estratti di ruolo. La controversia riguardava anche l’ammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo, nonostante l’agente della riscossione avesse dimostrato in giudizio la valida notificazione delle relative cartelle di pagamento.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto l’autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo quando il ricorso è diretto a far dichiarare la prescrizione del credito tributario, anche se le cartelle risultano validamente notificate. Ha inoltre stabilito che i crediti relativi a tributi erariali, quali Irpef, Irap e Iva, se divenuti definitivi per mancata tempestiva opposizione, sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale. Pertanto, il ricorso è stato accolto nella parte relativa alla verifica della prescrizione, nei limiti in cui fosse decorso il termine decennale senza atti interruttivi validi.

Norme richiamate

  • Articolo 2946 del Codice civile

    La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.

    I crediti tributari erariali definitivamente accertati, in assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine diverso, si prescrivono in dieci anni.

  • Norme sull’impugnazione degli atti della riscossione tributaria

    L’estratto di ruolo può essere impugnato autonomamente quando il contribuente deduce l’estinzione del credito per prescrizione, anche se le cartelle sottostanti risultano validamente notificate.

Massime di principio

  • La valida notificazione della cartella non impedisce al contribuente di contestare successivamente la prescrizione del credito tramite impugnazione dell’estratto di ruolo.
  • Per i tributi erariali divenuti definitivi per mancata opposizione, il termine di prescrizione applicabile è normalmente decennale, salvo specifiche disposizioni contrarie.
  • Per verificare la prescrizione occorre individuare la data di definitività della cartella e verificare l’eventuale esistenza di atti interruttivi validamente notificati entro il termine decennale.
  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è utile soprattutto quando il contribuente viene a conoscenza del debito e intende far accertare l’estinzione del credito, anche senza contestare la regolarità originaria della notifica della cartella.

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