Cassazione Penale, Sentenza n. 13886/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero contestava un travisamento della prova relativo alla durata dell'allontanamento dall'abitazione durante la detenzione domiciliare. In primo grado il Tribunale aveva assolto Langella per il reato di evasione riconoscendo la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che l'imputato si fosse allontanato per circa 10 minuti. Il PM ha dedotto che il verbale degli operanti attestava invece che gli agenti avevano bussato per circa 10 minuti e poi si erano allontanati per l'accertata assenza dell'imputato, sicché non poteva affermarsi che l'allontanamento fosse di brevissima durata e di minima offensività.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per travisamento della prova: il giudice di merito ha confuso il momento in cui gli operanti cessarono di bussare e si allontanarono con la fine del controllo coincidente con il rinvenimento dell'imputato. Tale errata trasposizione del dato probatorio (la durata effettiva dell'allontanamento) ha influito sulla valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis. Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Torre Annunziata per una nuova valutazione del materiale probatorio alla luce delle osservazioni della Corte.
Norme richiamate
Usato dal giudice di merito per escludere la punibilità riconoscendo la particolare tenuità del fatto; la Corte ha però ritenuto che l'applicazione fosse viziata da un errore di valutazione probatoria e pertanto ne ha disposto il riesame.
Giurisprudenza - Sez.5, n. 26455 del 9/6/2022 (Dos Santos), Rv. 283370
Richiamata per chiarire i limiti del vizio di travisamento della prova: la Corte di legittimità può verificare la corretta trasposizione del dato probatorio (il 'significante') ma non sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi di fatto quando essi non sono univoci.
Giurisprudenza - Sez.4, n. 2618 del 27/7/2006, dep.2007 (Liprino), Rv. 235782
Ulteriore riferimento sul principio che la Cassazione può sindacare il travisamento o l'omissione di circostanze decisive indicate specificamente nel ricorso, ma è interdetta da una diversa ricostruzione del fatto se gli elementi non sono univoci.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova consente alla Corte di cassazione di controllare se il giudice di merito abbia trasposto correttamente nel proprio ragionamento il dato probatorio decisivo, ma non autorizza la Corte a rivedere liberamente la valutazione del merito quando gli elementi non sono univoci.
- Nel caso di misure alternative o detenzione domiciliare, la durata e le modalità dell'allontanamento sono elementi fattuali determinanti per l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis; documenti operativi (verbali, rapporti di servizio) devono essere chiari su tempi e risultanze per evitare valutazioni distorte.
- Se il verbale degli operanti attesta che gli agenti hanno desistito dopo tentativi infruttuosi, ciò non può essere interpretato come prova del rientro dell'imputato: differenze di questo tipo, se decisive, giustificano l'annullamento per travisamento della prova.
- Per prevenire impugnazioni sul travisamento, il giudice di merito deve riportare con precisione il contenuto degli atti probatori rilevanti e motivare esplicitamente come da essi ricava la durata e le conseguenze dell'evento contestato.
- Nel processo penale la parte che lamenta travisamento deve indicare specificamente l'atto probatorio travisato o la circostanza omessa; la Cassazione esaminerà solo i limiti della censura prospettata.
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