Cassazione Civile, Ordinanza n. 01281/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli eredi di un correntista deceduto hanno agito per ottenere l'accertamento della nullità di clausole di un rapporto di conto corrente intestato al de cuius, deducendo l'applicazione di interessi ultralegali, usurari e anatocistici e chiedendo che fossero riconosciuti solo gli interessi legali o i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB, oltre alla condanna della banca alla restituzione di euro 63.804,00, anche mediante liquidazione di strumenti finanziari intestati al defunto. Il tribunale ha rigettato la domanda per mancata produzione integrale degli estratti conto e per infondatezza della doglianza sull'anatocismo trimestrale. La corte d'appello ha confermato il rigetto rilevando, tra l'altro, la mancata produzione del contratto di conto corrente, la mancata dimostrazione del tasso usurario alla stipula, l'assenza di violazione del divieto di anatocismo e la mancata prova dell'adempimento del contratto di finanziamento con estinzione della garanzia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non provata l'inesistenza del contratto; 2) violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, perché, in mancanza del contratto, non sarebbe stata provata la pattuizione delle clausole contestate; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione della procuratrice speciale della società mandataria della cessionaria del credito. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi, fondata non sull'inesistenza del contratto ma sulla mancata prova del contenuto delle clausole di un contratto scritto; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della corte d'appello sull'eccezione di difetto di legittimazione della procuratrice speciale e ritenendo sussistente il vizio ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili i primi due, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catania e ha rinviato la causa alla medesima corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata disposta perché il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi, anche implicitamente, sull'eccezione di difetto di legittimazione della procuratrice speciale della società mandataria della cessionaria del credito.
Norme richiamate
la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi relativa alla mancata prova del contenuto delle clausole contrattuali, non con la prova dell'inesistenza del contratto
la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto mirava a una rivalutazione dei fatti sulla prova delle clausole di anatocismo nel contratto scritto
richiamato dalle parti per contestare l'anatocismo; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché attinente al riesame del fatto e al contenuto delle clausole
richiamato dagli attori come criterio sostitutivo degli interessi dovuti in caso di invalidità delle clausole
la Corte ha ritenuto integrato il vizio di omessa pronuncia per mancata decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione della procuratrice speciale
Cass. n. 7472/2017
citata per definire il vizio di omessa pronuncia come mancanza di qualsiasi statuizione su una domanda o eccezione
Cass. n. 27551/2024
citata nel medesimo senso, a conferma del concetto di omessa pronuncia
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma critica una diversa premessa fattuale o giuridica non posta a base della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto sulla mancata prova del contenuto di clausole di un contratto scritto, la censura che pretende di rimettere in discussione tale accertamento si risolve in un inammissibile riesame del fatto.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette qualsiasi statuizione, anche implicita, su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non basta il mancato esame di un elemento probatorio.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione rilevante è deducibile in cassazione anche quando abbia incidenza sulle spese di lite, e comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito.
- Nei giudizi aventi ad oggetto la nullità di clausole di conto corrente, la parte che deduce l'illegittimità delle pattuizioni deve confrontarsi con l'effettiva dimostrazione del loro contenuto e con gli atti contrattuali prodotti in causa.
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