Cassazione Civile, Ordinanza n. 11379/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del lavoratore, del licenziamento intimato dalla società poi fallita; il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento e ordinato la reintegra con tutela risarcitoria ex art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970. La Corte d’appello ha respinto il reclamo del fallimento, ritenendo: a) sussistente la competenza funzionale del giudice del lavoro anche sulla domanda risarcitoria connessa alla reintegra; b) non dimostrata, in modo puntuale, la cessazione dell’attività aziendale e dunque non configurabile l’impossibilità di eseguire la reintegra; c) meramente esplorativa la deduzione sull’aliunde perceptum e percipiendum. In cassazione il fallimento ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., sostenendo che la cessazione dell’attività aziendale sarebbe stata già allegata e provata in opposizione e sarebbe coperta da giudicato interno, perché non contestata dal lavoratore rimasto contumace; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella prova documentale e nella richiesta di prova testimoniale circa la definitiva cessazione dell’attività per mancata autorizzazione all’esercizio provvisorio, fatto che avrebbe inciso sulla possibilità di reintegrare tutti i dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo perché infondato: non vi era giudicato interno sulla cessazione dell’attività, poiché tale profilo non era stato oggetto di effettiva delibazione nel primo grado e, comunque, la questione era stata devoluta al giudice di reclamo quale fatto impeditivo della reintegra; pertanto non sussisteva la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., né rilevava l’acquiescenza parziale invocata dal ricorrente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per il regime della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.: le decisioni di primo e secondo grado erano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, e il fatto della cessazione dell’attività era stato comunque esaminato e ritenuto non provato, sicché non era configurabile un omesso esame di fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; nulla sulle spese, poiché il lavoratore è rimasto intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970
richiamato come base della tutela reintegratoria e risarcitoria riconosciuta dal giudice di primo grado
invocato per sostenere l’esistenza di giudicato interno sulla cessazione dell’attività; la Corte esclude che il giudicato si fosse formato
invocato in relazione all’acquiescenza parziale; la Corte ritiene irrilevante il profilo, perché non vi era giudicato sulla questione
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma posta a fondamento del secondo motivo; la Corte ne esclude l’applicabilità per effetto della doppia conforme
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
impedisce la censura di omesso esame di fatto decisivo quando ricorre la doppia conforme, cioè decisioni di merito basate sulle stesse ragioni
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno presuppone che la questione sia stata effettivamente decisa nel grado precedente e non riproposta in appello; non basta che un fatto sia stato allegato o che la controparte sia rimasta contumace se quel fatto non è stato oggetto di specifica statuizione.
- Quando la parte soccombente in appello deduce l’esistenza di un fatto impeditivo della reintegra, quel fatto resta devoluto al giudice di gravame e non può dirsi coperto da giudicato se non risulta effettivamente deciso nel primo grado.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può riguardare deduzioni difensive, argomentazioni, domande o eccezioni in sé considerate, ma solo un fatto storico principale o secondario realmente trascurato dal giudice.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se i due gradi di merito hanno deciso sulla base delle stesse ragioni, anche se il giudice di appello ha aggiunto argomenti rafforzativi.
- La mera prospettazione della cessazione dell’attività aziendale non è sufficiente a paralizzare la reintegra: occorre una puntuale allegazione e prova del fatto impeditivo, da valutarsi in concreto dal giudice.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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