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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17975/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni provenienti da un immobile sovrastante, per le quali il proprietario dell'immobile danneggiato aveva chiesto la condanna dell'altro proprietario all'esecuzione delle opere di ripristino e al risarcimento dei danni. A seguito di una consulenza tecnica e di un provvedimento d'urgenza, alcune opere sarebbero state spontaneamente eseguite, ma restavano contestazioni su specifici interventi (impermeabilizzazione di una fioriera, separazione delle acque nere e bianche, rifacimento di un pavimento, presenza del cosiddetto "toro" nei gradini, interventi su una parete di confine). Un successivo accertamento tecnico aveva ritenuto corretta l'esecuzione di parte degli interventi e la natura meramente decorativa del "toro". Nonostante ciò, il primo giudice aveva ordinato l'esecuzione di tutte le opere previste dall'ordinanza cautelare, con esclusione della separazione delle acque. In appello il soccombente lamentava che la condanna avesse riguardato opere già eseguite; la Corte territoriale ha confermato la decisione ritenendo, da un lato, che la condanna fosse la "cristallizzazione del dictum" cautelare e, dall'altro, che vi fosse contestazione sul completamento delle opere. In cassazione il ricorrente ha dedotto omessa o apparente motivazione, sostenendo che la sentenza d'appello non avesse spiegato perché, a fronte degli esiti peritali e della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle opere, fosse stata confermata la condanna, e che avesse valorizzato in modo contraddittorio la stessa contestazione tra le parti invece di verificare concretamente quali opere fossero state eseguite e quali no.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha rilevato un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione della sentenza d'appello: da un lato l'affermazione di irrilevanza dell'avvenuta esecuzione delle opere, dall'altro il richiamo alla contestazione sul loro completamento come ragione di conferma della condanna. Secondo la Corte, proprio la contestazione sull'effettivo stato di esecuzione imponeva al giudice di merito di verificare positivamente, sulla base del materiale probatorio o tramite valutazione tecnica, quali opere fossero state eseguite e quali no, poiché il giudizio di cognizione successivo a un provvedimento cautelare deve accertare definitivamente la persistenza o meno delle situazioni di fatto oggetto della tutela provvisoria. Il vizio integrava nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e, richiamati i principi delle Sezioni Unite sull'anomalia motivazionale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. proc. civ.

    La motivazione affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili integra nullità della sentenza per difetto di motivazione in senso costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Dopo la riforma del 2012 resta denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché risulti dal testo della sentenza impugnata.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    È richiamato come fonte della riformulazione del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • legge 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata nel passaggio sul nuovo vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è gravata da contestazioni sull'effettivo adempimento di opere o prestazioni oggetto di condanna, il giudice deve verificare in concreto lo stato di esecuzione e non può limitarsi a richiamare in modo astratto il contenuto di un precedente provvedimento cautelare.
  • La motivazione è apparente e la sentenza è nulla se contiene affermazioni logicamente incompatibili tra loro, tali da rendere incomprensibile la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di cognizione successivo a un provvedimento cautelare, il giudice deve accertare definitivamente i fatti rilevanti al merito, compresa la persistenza o l'eliminazione delle situazioni di fatto già emerse in sede cautelare.
  • La semplice esistenza di una contestazione tra le parti non consente di confermare automaticamente la decisione di primo grado: al contrario, impone un accertamento specifico e, se necessario, tecnico sulle opere eseguite e su quelle rimaste ineseguite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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