Cassazione Penale, Sentenza n. 26330/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione della custodia in carcere in relazione al reato di tentato omicidio di Arpaia Emilio (fatto verificatosi a Montesarchio il 18/12/2022). Il ricorrente, tramite difensore, ha articolato due motivi: 1) nullità dell'ordinanza per violazione di legge (art. 385 cod. proc. pen.), lamentando che il GIP non avrebbe valutato la scriminante della legittima difesa; 2) vizio motivazionale per insufficiente o mancata valutazione dell'inapplicabilità dell'art. 385 cod. proc. pen. e per mancanza di motivazione logica e congrua rispetto alla scriminante invocata.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice della convalida che, nel controllo di mera ragionevolezza, ha dovuto limitarsi agli elementi conosciuti dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento. Sulla scena era stato rinvenuto un corpo gravemente ferito da circa venti fendenti in zone vitali; l'indagato è stato trovato nei pressi con abiti sporchi di sangue e la sua versione (che la vittima si sarebbe autoinferita le ferite durante una presunta aggressione) è stata ritenuta inverosimile alla luce degli elementi disponibili. Conseguentemente la convalida dell'arresto e l'applicazione della custodia cautelare sono state ritenute legittime. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., avendo il ricorso presentato profili di colpa ai sensi della giurisprudenza citata.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata in relazione alla valutazione della scriminante (legittima difesa). La Corte osserva che, in sede di convalida dell'arresto, il giudice deve compiere un controllo di mera ragionevolezza basato esclusivamente sugli elementi conosciuti o conoscibili con ordinaria diligenza dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento; non è luogo per approfondire indagini successive che possano rivelare profili di scriminante non evidenti all'atto.
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) nei confronti del ricorrente, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati e non è risultata l'assenza di colpa nella presentazione del gravame, conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata a supporto del principio secondo cui, salvo assenza di profili di colpa, è legittimo imporre oneri pecuniari per ricorsi manifestamente infondati; la decisione è stata usata per giustificare la comminazione della somma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice compie un controllo di mera ragionevolezza basato sugli elementi noti alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento; non sono valutabili, per quella sede, prove o indagini acquisite successivamente.
- La deduzione di una scriminante (es. legittima difesa) deve risultare plausibile rispetto agli elementi oggettivi immediatamente disponibili: versioni autoassolventi contraddette da gravi e coerenti elementi di fatto (es. numero e collocazione delle ferite, abiti insanguinati, circostanze del rinvenimento) difficilmente superano la convalida dell'arresto.
- Se la versione dell'indagato appare inverosimile alla luce degli elementi noti, la convalida dell'arresto e l'applicazione di misure cautelari possono essere legittimamente confermate dal GIP.
- Un ricorso per cassazione fondato su questioni già pacificamente risolte in sede di merito o prive di fondamento probatorio può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne per spese e ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione del gravame.
- Per contestare efficacemente un provvedimento di convalida dell'arresto invocando una scriminante è necessario che la stessa emerga con sufficiente evidenza già dagli elementi disponibili all'atto dell'intervento della polizia; altrimenti tale questione sarà trattata nelle successive fasi istruttorie e dibattimentali.
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