Cassazione Penale, Ordinanza n. 06662/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 670, comma 3, c.p.p., in relazione a una sentenza del Tribunale divenuta irrevocabile. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione: il giudice avrebbe valorizzato la declaratoria di assenza nel giudizio di cognizione, senza considerare che proprio per effetto di quella declaratoria il ricorrente non sarebbe stato posto in condizione di conoscere lo sviluppo e l'esito del processo.
La decisione
La Corte ha rilevato che la restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza è stata introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 mediante l'inserimento del comma 2.1 nell'art. 175 c.p.p.; tuttavia, per effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, dello stesso decreto, tale regime si applica solo alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. Poiché la sentenza per cui era chiesta la restituzione nel termine risaliva al 23 marzo 2022, la nuova disciplina era inapplicabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'istanza di restituzione nel termine proposta in sede esecutiva.
art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la disciplina della restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza, inserendo il comma 2.1 nell'art. 175 c.p.p.
Prevede la restituzione nel termine in favore dell'imputato giudicato in assenza, ma solo nel quadro della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022
"le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto"
La disciplina transitoria limita l'applicazione delle nuove regole, incluso l'art. 175 c.p.p. come modificato, alle sole sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
Massime di principio
- La restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza opera solo nei casi e nei limiti temporali previsti dalla disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022.
- Quando la sentenza rispetto alla quale si chiede la restituzione nel termine è anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, il rimedio non è applicabile.
- Il ricorso per cassazione che censuri un provvedimento esecutivo è inammissibile se fondato su una norma sopravvenuta non estensibile retroattivamente al caso concreto.
- In difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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