Cassazione Civile, Ordinanza n. 26096/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005, impugnato dalla contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio valorizzando plurime anomalie della documentazione esibita e, in particolare, la mancanza della bolla doganale con timbro "vista uscire". In Cassazione la contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza d'appello perché il ricorso in appello dell'Agenzia era stato notificato solo al vecchio indirizzo del difensore domiciliatario; la raccomandata era tornata indietro con esito negativo per trasferimento del destinatario. La ricorrente sosteneva dunque che la notifica dell'appello non si fosse validamente perfezionata e che ne dovesse derivare la nullità della decisione impugnata. La Corte ha esaminato la questione alla luce dei principi sul mancato buon esito della notificazione e sulla necessità di riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che, quando una notificazione di atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio e completarlo tempestivamente, rispettando il termine pari alla metà di quello di cui all'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali da provare rigorosamente. Nel caso concreto l'appello dell'Ufficio era stato spedito al precedente indirizzo del difensore, mentre dagli atti risultava che la variazione di domicilio era già stata comunicata all'Ordine degli avvocati da tempo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché verifichi se e quali indagini avesse svolto il notificante e se il mancato perfezionamento fosse o meno a lui imputabile, oltre all'eventuale sussistenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare la rinnovazione della notifica. Il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
viene utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza impugnata per vizio della notificazione dell'appello.
individua il termine breve per proporre impugnazione; in caso di notificazione non andata a buon fine, la riattivazione deve avvenire entro un tempo pari alla metà di tale termine, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.
consente la costituzione del resistente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione pur in assenza di controricorso tempestivo.
Massime di principio
- Se la notificazione di un atto di impugnazione non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo deve attivarsi immediatamente per rinnovarla; la conservazione degli effetti della prima richiesta dipende dalla tempestiva prosecuzione del procedimento notificatorio.
- La tempestività della rinnovazione va valutata in rapporto a un limite massimo pari alla metà del termine di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo la prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- Nel contenzioso tributario, l'elezione di domicilio presso il difensore individua la sede dello studio; il notificante deve svolgere le verifiche necessarie per accertare l'effettivo recapito, potendo rilevare anche le risultanze dell'albo professionale.
- Se il notificante omette le verifiche dovute sul domicilio effettivo del difensore e la notifica al vecchio indirizzo non va a buon fine, il mancato perfezionamento può essere a lui imputato, con conseguente inefficacia dell'impugnazione se non tempestivamente rinnovata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →