Cassazione Penale, Ordinanza n. 33862/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva recepito l'accordo sul trattamento sanzionatorio intervenuto con il Procuratore generale, a seguito di rinuncia a tutti i residui motivi di appello, irrogando la pena concordata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendosi in sostanza che il giudice avrebbe dovuto comunque verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di impugnazione, l'effetto preclusivo investe l'intero giudizio di legittimità, con la sola possibilità di dedurre questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra la pronuncia e quanto concordato; restano invece estranee al sindacato di cassazione le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la rinuncia ai motivi di appello precludeva la deduzione in sede di legittimità di censure relative ai motivi rinunciati e alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la decisione senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello sulla pena; la sentenza conforma la decisione alla pena concordata previa rinuncia ai residui motivi di impugnazione.
la sua invocazione è ritenuta inammissibile in cassazione quando il ricorso sia proposto dopo rinuncia ai motivi di appello, salvo i limiti del controllo sulla formazione del consenso e sulla difformità della pronuncia.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
richiamato nel dispositivo per la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione nell'ambito del concordato sulla pena, tale rinuncia produce un effetto preclusivo che si estende al successivo giudizio di cassazione.
- In sede di legittimità, dopo il concordato in appello, sono scrutinabili solo le censure relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità della decisione rispetto al concordato.
- Sono inammissibili le doglianze dirette a recuperare motivi di appello rinunciati, nonché la sola deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non accompagnata da profili dedotti nei limiti consentiti dal rito.
- I vizi concernenti la determinazione della pena non sono deducibili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione inflitta.
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